Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: non servono circostanze eccezionali per ottenere permesso di soggiorno temporaneo

D'ora in avanti sarà più facile per gli immigrati ottenere il permesso di soggiorno temporaneo a rimanere in Italia Parola di Cassazione. La corte infatti ha stabilito che agli extracomunitari che hanno figli deve essere concessa temporanea autorizzazione alla permanenza nel Paese "in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del figlio ma non necessariamente per l'esistenza di situazioni di emergenza". Il chiarimento arriva dalla prima sezione civile della corte (sentenza n.2647/2011) in cui i supremi giudici affermano che la temporanea autorizzazione a restare in Italia quando c'è di mezzo un minore "non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute". Per ottenere il permesso dunque basta considerare "qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave che in considerazione dell'eta' o delle condizioni di salute deriva o derivera' certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui e' cresciuto".

Altre informazioni su questa sentenza

In questo modo, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un marocchino, padre di un bambino con il quale si era stabilito a Milano che si era visto negare dalla Corte d'Appello del capoluogo lombardo il permesso temporaneo a rimanere nel nostro Paese sulla base del fatto che la sua richiesta non era dettata da ''necessarie situazioni emergenziali o eccezionali a carico del minore''. Contro la decisione del novembre 2009, l'immigrato marocchino ha fatto ricorso con successo in Cassazione, facendo notare che il suo allontanamento avrebbe causato la ''recisione di un rapporto indispensabile alla crescita del bambino''. Piazza Cavour ha accolto il ricorso e, bollando la decisione di merito come una ''pronuncia singolarmente sommaria'', ricorda che l'ok a rimanere nel nostro Paese riguarda ''situazioni di per se' non di lunga o indeterminabile durata e non aventi tendenziale stabilita' che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del bambino che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare''.


Condividi su:
Twitter
Facebook
Linkedin

Articoli correlati

In evidenza oggi