Il reato di maltrattamento degli animali previsto e punito dall'Art. 544 ter c.p., è un delitto "contro il sentimento per gli animali" che è cosa ben diversa dall'ipotesi di reato prevista dall'art. Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui).
Lo chiarisce la Corte di Cassazine (sentenza n.24734/2010) evidenziando che l'art. 638 è una disposizione che rientra tra i delitti contro il patrimonio, in cui il bene protetto è la proprietà privata dell'animale, mentre il delitto di cui all'art. 544 ter c.p., tutela appunto il sentimento per gli animali.
Se nel primo caso l'animale è tutelato come bene patrimoniale e la consapevolezza dell'appartenenza di esso ad un terzo soggetto, parte offesa, è un elemento costitutivo del reato, nel secondo caso, ciò che rileva è la condotta lesiva dell'integrità dell'animale stesso.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Cassazione: la penale che trattiene tutto l’acconto può essere vessatoria
- Reato di femminicidio e criticità costituzionali
- LPU: l'istanza di liberazione anticipata spetta al magistrato di sorveglianza
- Muro di cinta in condominio: resta comune anche se serve un'area esclusiva
- L’illusione del marketing legale: dal sito vetrina alla SEO





