Studio Cataldi: notizie giuridiche e di attualitą
Home Notizie giuridiche Notizie di attualitą Ultima ora

News per il tuo sito Feed rss news Consulenza legale Newsletter Giuridica Toolbar Giuridica



Responsabilitą medica Infortunistica stradale Diritto Civile Diritto Penale Diritto del Lavoro Diritto Previdenziale Diritto di Famiglia Diritto Commerciale Diritto Costituzionale Diritto Amministrativo Tributario e Fiscale Immigrazione Condominio Tutti gli argomenti



Studi legali Consulenze legali Riviste e portali


Salute e benessere Traduttore Messaggi SMS gratis Biglietti da visita Tutto sul tempo libero»

Cassazione: la convivenza more uxorio del genitore affidatario non incide sull'obbligo di mantenimento della prole a carico dell'altro genitore


Con una recente pronuncia (Sent. n. 17043/2007) la Corte di Cassazione ha deciso in ordine alla vicenda di un uomo che, dovendo contribuire al mantenimento dell'unico figlio affidato all'ex coniuge, è ricorso alla Suprema Corte chiedendo una riduzione del valore dell'assegno in ragione del contributo fornito dall'attuale convivente dell'ex moglie alle spese ordinarie. Questo il principio sulla scorta del quale i Giudici hanno respinto il motivo di censura del ricorrente: "il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione o di divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione, fin quando la loro età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le loro necessità, senza che su tale obbligo incida l'eventuale prestazione di assistenza di tipo coniugale da parte del convivente more uxorio del genitore affidatario, la quale può assumere rilievo solo per escluderne oppure ridurne lo stato di bisogno, e, quindi, al fine di valutare l'esistenza e la consistenza del diritto all'assegno di mantenimento in capo allo stesso affidatario, onde la circostanza che quest'ultimo utilizzi le anzidette prestazioni del proprio convivente non assume rilievo allo scopo di circoscrivere la portata dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore posto a carico del genitore non affidatario, il quale non può giovarsi di eventuali condizioni di favore esistenti nei rapporti tra l'affidatario ed il convivente medesimo, tenuto anche conto della precarietà di simili rapporti favorevoli, privi, come sono, di adeguata tutela giuridica".
(01/10/2007 00:00 - Autore: Silvia Vagnoni) - Cita nel tuo sito  | Commenti




Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More RSS giuridici
Vedi ultimi commenti | Commenta questo articolo:
blog comments powered by Disqus

Raccolta normativa Sentenze Cassazione Codici OnLine Legge Finanziaria




Danno biologico Tariffe avvocati Scorporo fatture Formulari OnLine Ricerca libri giuridici Interessi legali Rivalutazione monetaria Aste giudiziarie Ricerca CAP Numeri telefonici Esame avvocato Corso concorso in magistratura Tutte le risorse»


Ultima ora Legge Finanziaria Giornali e riviste Previsioni Meteo

Lo staff |  Contattaci |  Notizie giuridiche |  Notizie di attualitą |  Leggi e sentenze |  Consulenza legale |  Chat line
© Studio Cataldi 2001-2012