Con una recente pronuncia (Sent. n. 17043/2007) la Corte di Cassazione ha deciso in ordine alla vicenda di un uomo che, dovendo contribuire al mantenimento dell'unico figlio affidato all'ex coniuge, è ricorso alla Suprema Corte chiedendo una riduzione del valore dell'assegno in ragione del contributo fornito dall'attuale convivente dell'ex moglie alle spese ordinarie. Questo il principio sulla scorta del quale i Giudici hanno respinto il motivo di censura del ricorrente: "il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione o di divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione, fin quando la loro età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le loro necessità, senza che su tale obbligo incida l'eventuale prestazione di assistenza di tipo coniugale da parte del convivente more uxorio
del genitore affidatario, la quale può assumere rilievo solo per escluderne oppure ridurne lo stato di bisogno, e, quindi, al fine di valutare l'esistenza e la consistenza del diritto all'assegno di mantenimento in capo allo stesso affidatario, onde la circostanza che quest'ultimo utilizzi le anzidette prestazioni del proprio convivente non assume rilievo allo scopo di circoscrivere la portata dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore posto a carico del genitore non affidatario, il quale non può giovarsi di eventuali condizioni di favore esistenti nei rapporti tra l'affidatario ed il convivente medesimo, tenuto anche conto della precarietà di simili rapporti favorevoli, privi, come sono, di adeguata tutela giuridica".

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