A distanza di oltre un anno dall'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso appare interessante esaminare un ordinanza del Giugno 2006 con cui il Tribunale di Modena, a fronte di un'istanza di modifica delle condizioni di separazione avanzata da un padre non affidatario con richiesta di affidamento condiviso
e pari permanenza temporale della minore presso i due genitori in luogo del già disposto affidamento esclusivo alla madre, ha stabilito che nel caso di specie non dovesse essere modificato l'affidamento monogenitoriale in quanto "un ulteriore mutamento di regime di affidamento, con ulteriori ripercussioni sulla serenità della bambina che già in età molto giovane ha vissuto il momento apicale della crisi coniugale dei genitori con la separazione giudiziale, appare contrario all'interesse della minore stessa". I Giudici modenesi escludono inoltre il ricorso all'affidamento condiviso quando non vi sia "l'effettiva condivisione, da parte dei genitori, di un accordo programmatico che tenga conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, come richiesto dalla norma".

Su questo argomento vedi anche la sezione sulla mediazione familiare

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