In caso di rifiuto del minore a vivere con il genitore affidatario, ove il Tribunale, anche mediante l'ascolto dello stesso, accerti che la decisione è stata adottata con consapevolezza e che è giustificata da condotte inadeguate del genitore, va disposto l'affidamento del minore stesso all'altro coniuge e va escluso l'affidamento condiviso. Per evitare un innalzamento del livello di conflittualità fra minore e genitore già affidatario possono essere sospese per un certo periodo le visite e le frequentazioni.
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