"Il falso avente ad oggetto la targa automobilistica integra il delitto di falsità in certificazione amministrativa e non in atto pubblico, pertanto, deve ritenersi configurabile l'ipotesi normativa dell'art. 482 c.p.".

Così ha stabilito la Corte di Cassazione (quinta sezione penale), con sentenza n. 38742 depositata il 23 settembre 2014, accogliendo il ricorso del procuratore generale della corte d'Appello contro la sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato del reato di cui all'art. 482 c.p. per aver alterato la targa automobilistica, rendendo parzialmente visibili i dati con l'uso di vernice, al fine di impedire l'identificazione del proprio veicolo dal dispositivo autovelox.

Riportandosi ai principi affermati in materia (cfr. Cass. n. 46326/2007; n. 9869/1984; n. 9337/1988), la S.C. censurava, infatti, l'erronea statuizione della Corte territoriale che, inquadrando la fattispecie de qua nella contravvenzione di cui all'art. 102, comma 7°, C.d.s., dichiarava derubricata l'originaria imputazione ex art. 482 c.p. e l'estinzione del reato per prescrizione.

Secondo la Cassazione, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, l'accertata alterazione della targa originale non poteva rientrare nel quadro normativo di cui all'art. 102 C.d.s., ma nella diversa ipotesi del delitto di "falsità materiale commessa dal privato". Ritenendo, peraltro, non indicati gli elementi in base ai quali il giudice d'appello avesse considerato l'alterazione provvisoria e non a carattere permanente, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio per il nuovo giudizio. 


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