A cura dell'Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com

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Sono diverse le possibili condotte che integrano il reato di stalking (punito dall'articolo 612 bis del codice penale). 

Il denominatore comune di queste condotte è comunque l'intento persecutorio nei confronti di una o più persone e l'interferenza nella loro sfera privata.


Nelle condotte persecutorie rientrano sms insistenti, telefonate, appostamenti, comportamenti invadenti insomma tutti quegli atteggiamenti che incutono nella persona offesa paura e stress continuo al punto tale che spesso la si induce a cambiare abitudini di vita.

Per avere un'idea sulla molteplicità della casistica si può fare riferimento a una raccolta di articoli e sentenze in materia di stalking pubblicata in questo portale qui: Stalking: raccolta di articoli e sentenze.


Questo reato può essere commesso da chiunque e, quindi, non solo da una persona legata alla "vittima" da particolari vincoli affettivi ma anche da un perfetto estraneo che decida di "perseguitare" appunto, per varie ragioni, un'altra persona.


Una sentenza della Cassazione di qualche giorno fa, la n. 37448 del 10.09.14, fornisce ancora ulteriori precisazioni sullo stalking e chiarisce che "commette questo reato anche chi sia stato oggetto di un comportamento illegittimo altrui e per difendersi mette in atto una serie di atteggiamenti persecutori."


Per la Cassazione, infatti, il fatto di essere vittime di un ingiustizia non può mai giustificare "l'adozione di comportamenti esasperatamente assillanti e invasivi dell'altrui vita privata e dell'altrui tranquillità".


Il caso in questione riguarda un sessantenne di Sassari che, per farsi giustizia da sé, aveva effettuato una serie di pedinamenti, moltissime telefonate ed  inviato sms ad un gruppo di persone che svolgevano attività abusive all'interno di una cava che si trovava in un'area soggetta a vincolo ambientale. 


La Cassazione ha condiviso anche il contenuto dell'ordinanza del Tribunale di Sassari, emessa in data 22 gennaio 2014, mettendo in luce come l'atto persecutorio deve essere valutato anche a prescindere dal fatto che risulti punibile come stalking giacché potrebbe sempre integrare un altro reato come ad esempio il reato di minacce di cui all'art. 612 codice penale.

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