Una volta intervenuto lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ogni acquisto successivo sarà escluso dalla comunione anche se è stato acquistato utilizzando beni che appartenevano alla disciolta comunione.

In una situazione del genere sorge solo l'obbligo del coniuge, in sede di divisione di versare all'altro "la differenza fra il valore del bene di cui si fosse disposto e quello della quota di cui poteva disporsi"


E quanto chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza numero 16273/2014 qui sotto allegata.


Nella fattispecie prese in esame dei giudici di Piazza Cavour un creditore aveva intrapreso un'azione legale per soddisfare le proprie pretese su alcuni titoli acquistati da uno dei coniugi dopo lo scioglimento della comunione legale.


Tale acquisto era avvenuto dopo la vendita di altri titoli che la coppia aveva acquistato quando era nel regime di comunione legale.


Il creditore ricorrente aveva sostenuto nel suo ricorso che dopo lo scioglimento della comunione legale si sarebbe dovuto applicare, per i beni comuni, la disciplina prevista per la comunione ordinaria.


Nel respingere il ricorso la Corte di Cassazione spiega che l'atto dispositivo non può aver determinato l'inclusione dei beni acquistati in quelli che fanno parte della disciolta comunione legale.

TESTO SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 16273/2014

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