Il reato ex art. 572 del codice penale non riguarda solo i nuclei familiari costruiti sul matrimonio. Lo ha sancito la Cassazione

Il reato di cui all'art. 572 c.p. "non riguarda solo i nuclei familiari costruiti sul matrimonio, ma qualunque relazione che, per la consuetudine e la qualità dei rapporti creati all'interno di un gruppo di persone, implichi l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tradizionalmente propri del nucleo familiare".

Lo ha sancito la sesta sezione penale di Cassazione con sentenza n. 31121 del 15 luglio 2014, prendendo le mosse dalla vicenda di un uomo, imputato di diversi reati, ivi compreso il delitto di maltrattamenti ex art. 572 c.p. commesso attraverso episodi di percosse, ingiurie, lesioni e altre vessazioni contro la sua convivente, tali da costringerla ad allontanarsi ripetutamente dal luogo della comune abitazione.

Condannato in primo e in secondo grado, l'imputato proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, la quale riformava parzialmente il provvedimento del giudice delle prime cure, con riferimento al delitto di sequestro e alla prescrizione del reato contravvenzionale di cui all'art. 660 c.p., confermando il reato ex art. 572 c.p. e il rifiuto delle attenuanti generiche.

Condividendo le motivazioni della corte territoriale, la Cassazione ha affermato che la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. non esige "affatto il carattere monogamico del vincolo sentimentale posto a fondamento della relazione, e neppure una continuità di convivenza, intesa quale coabitazione. È necessario piuttosto, ed unicamente, che detta relazione presenti intensità e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà".

È proprio in tali contesti, ha aggiunto la S.C. che "sorge la primaria esigenza di tutela assicurata dalla norma incriminatrice, cioè quella di evitare che dai vincoli familiari nascano minorate capacità di difesa a fronte di sistematici atteggiamenti prevaricatori assunti da un componente del gruppo: evitare cioè che la relazione costituisca al tempo stesso l'occasione e la "vittima" di assetti patologici nei rapporti interpersonali più stretti".

Di conseguenza, ha statuito la Cassazione, pronunciandosi sul caso di specie, è da ritenersi configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia "anche in danno di una persona legata all'autore della condotta da una relazione sentimentale, che abbia comportato un'assidua frequentazione della di lei abitazione, trattandosi di un rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale".


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