"Il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona favorendo in qualsiasi modo la prostituzione altrui, per cui non si rende necessaria una condotta attiva, essendo sufficiente ogni forma di interposizione agevolativa, come quella di mettere in contatto il cliente con la prostituta".

Così ha stabilito la terza sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29734 dell'8 luglio 2014, chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un uomo, imputato per il reato di favoreggiamento della prostituzione, per aver agevolato concretamente l'attività di meretricio di una donna, sua conoscente. 

In particolare, ha osservato la Corte, "non sono invero richiesti dalla norma in esame comportamenti corrispondenti ad una condotta tipica, essendo invece sufficiente al perfezionarsi degli elementi costitutivi dei reato una generica condotta avente un effetto di facilitazione che non deve necessariamente avere il carattere dell'abitualità connessa ad una reiterazione di atti". 

Inoltre, secondo la S.C., richiamando la giurisprudenza in materia, il favorire "in qualsiasi modo" postula che gli estremi del reato siano integrati da un solo fatto di agevolazione, per cui "va considerato favoreggiamento della prostituzione qualsiasi interposizione, anche occasionale, purché sia tale da agevolare la prostituzione di una persona". 

Condividendo il percorso argomentativo della corte territoriale, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 


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