Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com

Il padre risponde di sottrazione di minore se trattiene con se il figlio oltre i tempi stabiliti con l'ex coniuge.

Come detto più volte, con la separazione la regola generale e' che i figli vengano affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori mentre solo uno di essi sarà designato come il genitore collocatario, cioè quello con il quale i figli vivranno nella casa familiare.

Con l'affidamento condiviso si stabiliscono i tempi ed i modi in cui il genitore non collocatario potrà avere con se i figli rispettando quelle che sono le disposizioni stabilite in sede di giudizio. 

E'  vero anche che queste regole possono essere liberamente derogate dalle parti le quali possono anche accordarsi diversamente rendendo la gestione del tempo dei figli più elastica ed equilibrata.

Dunque, può accadere che un figlio stia con il padre anche per un periodo molto lungo ma se il genitore non rispetta il termine di riconsegna concordato, può rispondere del reato di cui all'art. 574 codice penale ," sottrazione di persone incapaci" (1).

Nel caso preso in esame dalla Cassazione, e deciso con la sentenza n. 17799 del 28 aprile 2014, un padre separato aveva trattenuto con se, per mesi, il figlio adolescente senza il consenso della madre collocataria anche se tra i coniugi c'era l'accordo che il figlio rimanesse più tempo con il padre.

L'uomo però aveva 'sforato' i tempi previsti e non aveva riconsegnato il figlio alla madre nei tempi previsti. 

In questo modo, la reiterata illecita condotta sottrattiva aveva privato la madre delle relative facoltà genitoriali.

Va precisato che questo tipo di reato ha natura di "reato permanente" perché è caratterizzato da un'azione iniziale cioè la sottrazione del minore; si verifica poi un'altra situazione antigiuridica che è la "ritenzione" in pratica si continua ad esercitare un controllo sul minore ed infine, questa situazione termina o per sopravvenuta impossibilità o nel caso di pronuncia della sentenza di primo grado.

(1) Art. 574 cp - sottrazione di persone incapaci. Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici , o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà, al tutore o al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la potestà dei genitori , del tutore o del curatore con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio .

Un precedente della Cassazione:
Integra il delitto di cui all'art. 574 c.p. la condotta del genitore che, senza il consenso dell'altro, porta via con sé il figlio minore allontanandolo dal domicilio stabilito, ovvero lo trattiene presso di sé, quando tale comportamento determina un impedimento per l'esercizio delle diverse manifestazioni della potestà dell'altro genitore.21441/2008

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