di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 5710 del 12 Marzo 2014. Due coniugi italiani, residenti in Italia con matrimonio ivi contratto, si rivolgono al Tribunale di Santo Domingo per ottenere sentenza di divorzio. Ne richiedono poi il riconoscimento in Italia. Secondo la Corte d'appello, tuttavia, vertendosi su diritti indisponibili, ha rigettato la domanda di riconoscimento. Avverso tale statuizione i due coniugi hanno proposto ricorso in Cassazione.

E' possibile procedere al riconoscimento di sentenze straniere solo in presenza di determinati requisiti. La Cassazione ripercorre la normativa nazionale che regola il fondamento o meno della giurisdizione italiana, individuandone i criteri adottati. Secondo la Suprema Corte è corretto che il procedimento si sia incardinato in Italia per più ordini di motivi: ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 218/1995, norma che regola i rapporti tra il nostro ordinamento e le giurisdizioni straniere, uno dei criteri adottati per fondare la giurisdizione italiana è la residenza

(in questo senso, anche il regolamento Bruxelles 2 bis); e le parti sono entrambe residenti in Italia. Inoltre, anche applicando l'art. 32 della stessa legge si perviene al medesimo risultato: altro criterio è la cittadinanza (entrambi i coniugi sono cittadini italiani) nonché la legge nazionale comune dei coniugi (art. 31). "Non può, pertanto, trovare applicazione l'art. 4 della 1. n. 218 del 1995 che consente la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana, a determinate condizioni, quando la causa verta su diritti disponibili". Esiste poi un limite di ordine generale, che opera in tutti quei casi in cui il riconoscimento di una sentenza straniera potrebbe creare una situazione di stallo all'interno dell'ordinamento italiano: il limite dell'ordine pubblico. Il ricorso è rigettato.


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