Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com

Anche questa volta voglio tornare  su una sentenza 'vintage' del 2010  che mantiene però un interesse attuale. 

Mi riferisco a una vicenda  presa in esame dalla Corte di cassazione e decisa poi con la sentenza n. 13346 del 1 giugno 2010, che vede come protagonista una madre che si era rifiutata di sottoporre la figlia alle vaccinazioni obbligatorie temendo potenziali rischi della somministrazione nonostante fosse stata ampiamente rassicurata dai medici.


Essere genitori non significa avere un controllo totale ed assoluto sulla vita dei figli e, in alcuni casi, le decisioni arbitrarie prese da un genitore possono avere delle conseguenze legali.

Ed è proprio l'ingiustificato rifiuto di una donna di far sottoporre propri figli alle vaccinazioni che ha portato il caso  nelle aule dei tribunali.

Nel caso di specie benché rifiuto di procedere alla vaccinazione fosse dovuto a una scelta della madre, anche il padre veniva sanzionato perché non si era attivato fattivamente per consentire l'intervento sanitario.


Il provvedimento sanzionatorio della ASL veniva inizialmente invalidato dal Giudice di pace che aveva considerato illegittima l'applicazione della sanzione ad entrambi i genitori, inoltre, aveva ritenuto fondato lo stato di necessità  lamentato dalla madre derivante dalle preoccupazioni per lo stato di salute della figlia.


La madre, infatti, raccontava di non essere stata informata in maniera adeguata sui rischi e sulle probabili conseguenze della vaccinazione obbligatoria per la poliomelite, il tetano, l'epatite B e la difterite. 

L'ASL di Alessandria proponeva ricorso in Cassazione e la Suprema Corte accoglieva il ricorso ritenendolo fondato.

Innanzitutto, gli Ermellini hanno escluso lo "stato di necessità" lamentato dalla madre perché i timori della stessa, circa gravi conseguenze alla salute della figlia, erano infondati; inoltre, secondo la Cassazione la duplice sanzione applicata ad entrambi i genitori (anche se il padre era rimasto semplicemente inerte) era legittima perché l'obbligo di sottoporre i figli minorenni alle vaccinazioni obbligatorie incombe su entrambi i genitori, che pertanto legittimamente vengono ognuno assoggettato alla sanzione conseguente alla sua violazione.

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