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Con una recente ordinanza (n.3753 del 18 febbraio 2014), la Corte di Cassazione ha precisato che il coniuge cui viene attribuita la proprietà della casa coniugale in sede di separazione personale non perde il diritto alle agevolazioni "prima casa" anche se è già proprietario di un altro immobile.
Presupposto di tale pronuncia è che l'attribuzione della proprietà, stabilita dai coniugi, in adempimento di una condizione inserita all'interno dell'atto di separazione consensuale, non costituisce una "alienazione" dell'immobile che possa rilevare "ai fini della decadenza dei benefici "prima casa"; bensì una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi, sia pur al venir meno della loro convivenza (e proprio in vista - della cessazione della convivenza stessa)".
Il caso analizzato dalla S.C. riguardava due coniugi, i quali, in sede di separazione personale, consensuale, concordavano che la casa coniugale (di proprietà del marito e "prima casa" dello stesso) venisse assegnata alla moglie la quale era titolare di altro immobile. Accogliendo il ricorso della moglie avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (che aveva rigettato l'appello della contribuente confermando la decadenza dalle agevolazioni dichiarata dall'Agenzia delle Entrate), la Corte ha statuito, pertanto, che il beneficio delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, quando l'immobile viene attribuito al coniuge a seguito degli accordi di separazione, non è revocabile.
Con la sentenza n. 3753 del 18.2.2014, la sezione tributaria della S.C. ha così confermato un principio ampiamente diffuso, secondo il quale l'assegnazione della ex casa coniugale non costituisce atto ad efficacia reale, con conseguente trasferimento di diritti reali, ma una mera regolamentazione dei rapporti fra coniugi e (spesso) fra il coniuge non assegnatario e i figli minorenni.
Il principio, tuttavia, sembra porsi in netto contrasto con un'altra precedente decisione della Corte. Prima dell'ordinanza in parola, infatti, con la sentenza n. 2263 del 3 febbraio 2014, la Cassazione ha affermato che l'alienazione avvenuta in seguito all'omologazione della separazione personale tra coniugi di un immobile acquistato usufruendo del beneficio delle agevolazioni prima casa, provoca la decadenza dalle stesse se avviene nel quinquennio. In particolare, la Corte (accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate che aveva revocato i benefici delle agevolazioni alla moglie e alla figlia a seguito del trasferimento infraquinquennale della casa coniugale intervenuto in dipendenza della separazione), ha affermato in modo diametralmente opposto che "le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro relative a beni mobili o immobili, non sono né legate alla presenza di un corrispettivo né costituiscono propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, al peculiare spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale", in funzione della complessiva sistemazione "solutorio-compensativa" di tutta la serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale". Perciò, il regolamento concordato fra i coniugi "pur acquistando efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, che svolge l'essenzìale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia, trova la sua fonte nell'accordo delle parti: il trasferimento di un bene attuato mediante la fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cui all'art. 711 cpc costituisce, comunque, un trasferimento riconducibile alla volontà del cedente".
Occupandosi nuovamente della materia, invero, la Corte, con la successiva sentenza n. 3931 del 19 febbraio 2014, ha ritenuto applicabile l'agevolazione prima casa ai coniugi che avendo acquistato un immobile in comunione legale, successivamente abbiano sciolto il vincolo matrimoniale, muovendosi così nel solco dei principi espressi con l'ordinanza del 18 febbraio e facendo presumere una sorta di consolidamento nell'indirizzo dell'attività nomofilattica sul tema.
In particolare, la S.C. ha statuito che deve "affermarsi il principio secondo cui, al verificarsi della separazione legale, la comunione tra coniugi di un diritto reale su un immobile, ancorché originariamente acquistato in regime di comunione legale, deve essere equiparata alla contitolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti tra loro estranei, che è compatibile con le agevolazioni: la facoltà di usare il bene comune, che non impedisca a ciascuno degli altri comunisti "di fame parimenti uso" ex art. 1102 c.c., non consente, infatti, di destinare la casa comune ad abitazione di uno solo dei comproprietari, per cui la titolarità di una quota è simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative".
Avv. Michele Esmanech

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In allegato il testo dell'ordinanza N. 3753 / 2014

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