Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
E-mail: barbara.pirelli@gmail.com

"Non ho paura della morte, ma di morire" scriveva Indro Montanelli e pur non avendo tutti i torti non si può negare che la morte susciti sempre timore perché è un viaggio verso l'ignoto.

La morte non solo e' tragica ma in alcuni casi può essere anche beffarda; così anche una semplice sciarpa può trasformarsi in un'arma mortale.

La storia di cui si è occupata la Corte di Cassazione vede come vittima una ragazza che, mentre era alla guida di un kart, all'interno di un kartodromo, rimane strangolata con la sua sciarpa che si impiglia negli ingranaggi del motore.

La Corte con la sentenza n. 2343/14 del 20 gennaio 2014 ha respinto il ricorso del titolare del kartodromo confermando  la condanna, per omicidio colposo, del titolare del kartodromo e del responsabile di pista.

In buona sostanza il percorso argomentativo affrontato dagli Ermellini e' stato questo: 

chi gestisce attrezzature sportive o ricreative deve garantire l'incolumità delle persone che utilizzano quelle strutture, quindi, ai sensi dell'art.2051 cod.civ., il gestore delle attrezzature risponde a titolo di custode per i danni a terzi (salvo il caso fortuito);  inoltre, risponde civilmente anche ai sensi dell'art. 2050 cod.civ. e cioè se l'uso delle attrezzature dia  luogo ad attività che vanno qualificate come pericolose.

Ma la Suprema Corte ha considerato il kartodromo anche come luogo di lavoro cioè una attività che implica prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità (sportive, artistiche, ludiche ecc.).

Logica conseguenza e' che in sede di predisposizione del "documento di valutazione dei rischi aziendali", con l'individuazione dei relativi pericoli e misure di salvaguardia, non si poteva escludere  il divieto di indossare indumenti quali sciarpe ed altri accessori suscettibili di impigliarsi negli ingranaggi dei motori (notoriamente a vista e posteriori). 

Quindi non solo c'è stata la violazione della predisposizione del documento di valutazione dei rischi (di cui all'art. 4 D.lvo n. 626 del 1994) ma non sono state rispettate neppure le linee guida dettate dal comune buonsenso che prevedono la sottoscrizione di un modulo contenente le prescrizioni da seguire in caso di noleggio.

Nello stesso modulo e' previsto l'esonero da responsabilità del gestore nel caso in cui i noleggiatori non rispettino le norme di comportamento.

Tra i divieti c'è proprio quello di usare sciarpe ed altri indumenti pericolosi in quanto suscettibili di impigliarsi negli ingranaggi. 

In conclusione la Corte di Cassazione ha ritenuto che la morte della ragazza si è verificata 

per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti; quindi, questa inosservanza e' stata considerata come colpa specifica(ex art. 43 cod. pen.) dunque è stata riconosciuta la circostanza aggravante, ex art. 589c.p.(omicidio colposo)  comma secondo, e 590c.p.(lesioni personali colpose)comma terzo, su chi avrebbe dovuto rispettare questi obblighi.

In definitiva, perché sia configurabile la responsabilità e' necessario che via sia un nesso causale con la violazione alle norme di sicurezza ; del tutto irrilevante,invece, e' che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato o una persona estranea all'ambito imprenditoriale.

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