Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
E-mail: barbara.pirelli@gmail.com

Sarebbe il caso di dire: "C'è posta per te"... ma la legge la tua ex".

Quando una coppia arriva ai ferri corti, dandosi battaglia in Tribunale, ogni pretesto è buono per vendicarsi dell'altro che ormai è diventato un nemico da combattere. Bisogna ammetterlo nella logica dell'amore c'è anche il fatto che spesso, quando un rapporto finisce, si riversa sull'altro tutta la rabbia del fallimento matrimoniale. Probabilmente si tratta di un inconsapevole tentativo di rendere più facilmente accettabile la fine del rapporto proiettando sull'altro un'immagine negativa.

Ma dall'idea di vendetta alla commissione di un reato il passo e' breve  e persino quelle azioni, che potrebbero apparire innocenti, possono comportare dei guai con la giustizia se si configurano come violazioni della sfera privata dell'altro.

Così ad esempio leggere la corrispondenza dell'ex coniuge e' una condotta perseguibile penalmente.  Ce lo ricorda una sentenza della Corte di Cassazione la n. 585/2014 con cui gli Ermellini  da un lato hanno preso atto dell'intervenuta prescrizione del reato di sottrazione di corrispondenza, ma dall'altro hanno respinto il ricorso di una ex moglie in relazione agli effetti civili (risarcimento danni). 

La donna era stata condannata per aver preso visione della corrispondenza bancaria dell'ex coniuge utilizzandola, poi, nella causa di separazione.

Vale la pena ricordare peraltro che in precedenza la Corte di Cassazione (sentenza numero 35383 del 29 marzo 2011 aveva chiarito che  "La produzione processuale di documenti ottenuti illecitamente, tramite la lesione di un diritto fondamentale, può essere scriminata per giusta causa, ai sensi dell'art. 616, comma 2, c.p., soltanto quando costituisca l'unico mezzo a disposizione per contestare le pretese della controparte e l'imputato riesca a dar prova della circostanza".

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