Per le donazioni non di modico valore, il legislatore prevede la forma dell'atto pubblico con la necessaria presenza di due testimoni

di Francesca Tessitore - La questione giuridica sottesa al presente quesito ha ad oggetto la validità di una scrittura privata con la quale il coniuge, in costanza di matrimonio, dona una somma di denaro alla consorte la quale, accettandola, dichiara di rinunciare all'eventuale diritto di mantenimento spettante in caso di separazione.

Preliminarmente è da rilevarsi come, per le donazioni non di modico valore, il legislatore preveda la forma dell'atto pubblico con la necessaria presenza di due testimoni. La scrittura privata avente ad oggetto una somma "rilevante" per l'economia familiare, potrebbe quindi rendere nulla la donazione per difetto di forma. In secundis, nel caso in cui i coniugi fossero in regime di comunione legale (comunione senza quote), si renderebbe opportuna una preventiva convenzione matrimoniale di separazione dei beni.

Passando alla trattazione del tema centrale della questione, è da rilevarsi come il diritto di mantenimento conseguente alla separazione personale sia ritenuto un diritto indisponibile (e quindi non rinunciabile) ai sensi del combinato disposto dagli artt. 143-160 c.c. e art. 5 comma 6 della Legge sul divorzio. La possibilità di versare l'assegno in una tantum è sottoposta ad un giudizio di equità da parte del Tribunale, il quale ha l'onere di valutare la situazione reddituale dei coniugi al momento della separazione.

Rinunciare ad un diritto futuro, del quale non si può avere cognizione né dell'an, né del quantum, è ritenuto un negozio nullo a causa della mancanza del crisma dell'attualità del diritto. Non essendo quindi attuale il diritto al mantenimento, la coniuge non sarebbe legittimata a rinunziarvi.

La Cassazione (sentenza 23713/2012) ha ritenuto valido il contratto in forza del quale i futuri coniugi stabiliscono che, in caso di divorzio, il nubendo che ha ricevuto dall'altro una somma di denaro sia tenuto a trasferire all'altro un immobile. In tal caso la Cassazione ha ritenuto valido il contratto in quanto esso ha ad oggetto non diritti indisponibili derivanti dagli obblighi di mantenimento, ma il diritto alla restituzione di una somma di denaro. Il divorzio è classificato quindi come un mero evento condizionale.


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