La Corte di Cassazione con sentenza 21.736/2013, rito che in sede di separazione o divorzio i coniugi possono stabilire di comune accordo di assegnare ai figli la proprietà di beni mobili e immobili anziché procedere ad una prestazione patrimoniale periodica.

Già in passato la stessa Corte aveva affermato che l'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, può essere adempiuto dai genitori con attribuzione ai figli della proprietà di beni.
Tale accordo - spiega la Corte - non costituisce donazione, perchè ha una funzione "solutoria" e "compensativa" dell'obbligazione di mantenimento.

Nel caso di specie, spiega la Corte, la convenzione stipulata dai coniugi prevedeva il trasferimento, a titolo gratuito, di un cospicuo patrimonio ai figli per garantire, nel comune intento delle parti, "l'interesse preordinato al conseguimento di un risultato solutorio degli obblighi di mantenimento dei figli gravante sul genitori". Un accordo che, spiega la Corte "non è in contrasto con norme imperative di legge o con diritti indisponibili dei due coniugi".

Secondo il principio contenuto nell'art. 1322 del codice civile, tale convenzione è l'espressione della libertà dei soggetti di perseguire contrattualmente interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Cosa accade dunque nel caso di stipula di un simile accordo?
Secondo la Cassazione si determina l'acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori hanno deciso di attribuire ai figli con estinzione dell'obbligo di versare il mantenimento (ciò naturalmente, nei limiti del valore dei beni attribuiti).


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