Con una recente pronuncia (sentenza n. 14017/2013 la Corte di Cassazione ha stabilito che anche in assenza di un reato è possibile richiedere il risarcimento del danno esistenziale, dato che questo deve considerarsi sempre risarcibile in base a quanto dispone l'art. 2043 del codice civile in relazione al risarcimento per fatto illecito. Tale norma, infatti, dispone che "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Questa voce di danno però può essere inclusa "nel danno biologico applicando un criterio liquidativo complessivo ed equitativamente determinato" che tenga conto anche dei criteri soggettivi. Nella fattispecie la sentenza della Corte d'Appello aveva "fatto riferimento alla specifica posizione lavorativa del danneggiato".
Nella parte motiva della sentenza la Corte chiarisce anche anche un altro aspetto della liquidazione del danno e spiega che non "può considerarsi errata la liquidazione degli accessori al danno liquidato globalmente fino alla sentenza in quanto il giudice d'appello ha con una formula generale (rivalutazione monetaria ed interessi legali
decorrenti dalla data della sentenza) indicato un criterio di quantificazione che lungi da intendersi come disapplicativo dei principi più volte, sul punto, ribaditi dalla giurisprudenza circa la decorrenza della rivalutazione monetaria dal verificarsi del fatto in caso di debito di valore quale quello in esame, deve, invece, leggersi come rispettoso di tali principi avendo la Corte manifestato di aver valutato il danno complessivamente determinato all'epoca della sentenza (i fatti si riferiscono invece agli anni 1997/1998) già comprensivo di detti accessori".
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Per la definizione di danno esistenziale vedi: http://it.wikipedia.org/wiki/Danno_esistenziale
Vedi anche: Raccolta di articoli sul danno esistenziale

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