di Luigi Del Giudice - Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 - 20 giugno 2013, n. 26972.
Ennesima sentenza della corte di Cassazione sulla guida in stato d'ebbrezza dovuta all'assunzione di farmaci. Sulla scia delle sentenza 29 settembre 2011, n. 38793, nonché della più recente pronuncia, sentenza del 3 aprile del 2013, n. 15562, la Cassazione conferma il principio secondo cui ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 186 del codice della strada, non può rilevare, per escludere il reato, la prospettata circostanza che l'assunzione di determinati farmaci possa avere aumentato i dati di concentrazione dell'alcool nel sangue.
I fatti
R.D. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 28/1/2013 che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 186 c. 2 lett. b), 2 bis del Codice della Strada
, commesso il (omissis), per aver circolato alla guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico accertato 1,33 g/l e 1,40 g/l). I giudici di merito avevano ritenuto irrilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità, l'allegazione dell'imputato riguardo all'avvenuta assunzione di un farmaco per la gola a base alcolica, sia perché gli effetti del farmaco in ipotesi assunto non potevano essere trascurati dallo stesso assuntore, risultando accertato dai Carabinieri che lo stesso presentava un alito fortemente vinoso, sia perché i valori alcolmetrici rilevati, ai limiti della seconda fascia dell'illecito, erano significativi di "una franca ebbrezza, chiaramente avvertibile da chi sia ancora minimamente compos sui". Avverso la sentenza
propone ricorso per cassazione l'imputato. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge con riferimento all'errata applicazione dell'art. 186 comma 2 del CDS.
La decisione
Secondo la Corte va rilevata la palese infondatezza dell'interpretazione della norma offerta dal ricorrente. Dal tenore della stessa si evidenzia, infatti, in ragione della finalità connessa a ragioni di tutela della pubblica incolumità, che il termine bevanda equivale a "sostanza", non potendo certamente farsi derivare distinguo di sorta dal tipo di elemento alcolico assunto, ove lo stesso sia comunque idoneo a determinare una condizione di ebbrezza alcolica. Tra le sostanze prese in considerazione dalla norma certamente rientrano anche i farmaci a componente alcolica, la cui assunzione, di conseguenza, da luogo al reato, se colposa.
Luigi Del Giudice
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