di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Penale, sezione prima, sentenza n. 4091 del 25 Gennaio 2013.Il caso in oggetto vede impugnata una sentenza di condanna penale nella quale il giudice ha omesso di pronunciarsi circa la liquidazione delle spese processuali. Gli interessati hanno dunque promosso impugnazione innanzi la Corte di Cassazione lamentando la grave mancanza. Tale circostanza ha permesso alla Suprema Corte di pronunciarsi in merito alle modalità di correzione e di integrazione della sentenza

viziata da carenze sanabili.

La correzione degli errori materiali della sentenza è una procedura prevista sia in ambito civile che penale. Nel primo caso il codice di procedura civile dedica gli articoli 287 e 391bis (il primo per le sentenze di merito e il secondo per quelle pronunciate dalla Cassazione civile). Nel secondo il legislatore ha inserito nel codice di procedura penale

l'art. 127, il quale riporta testualmente che "la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano la nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione".

Condizione essenziale è che l'errore sia sanabile. In caso contrario, il provvedimento impugnato dovrà essere annullato dal giudice adito e rinviato all'organo competente per un nuovo esame. La Suprema Corte ha evidenziato così come l'impugnazione dell'atto sia la procedura da adottare in caso di vizio grave ed insanabile; mentre il caso di mero errore materiale occorre che la parte interessata promuova idonea istanza di correzione anche allo stesso organo giudicante che ha emesso la sentenza.


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