La decisione è della terza sezione civile della Corte secondo cui anche chi è incapace di intendere e di volere può concorrere nella determinazione dell'evento dannoso. In sostanza troverebbe applicazione in questi casi l'articolo 1227 del codice civile che nel comma 1 dispone: "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate."
Come si legge nella parte motiva della sentenza la norma è richiamata dall'articolo 2056 codice civile secondo cui "Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227". Il giudice - spiegano i giudici di piazza Cavour - deve compiere questa valutazione anche d'ufficio in ogni Stato e grado del giudizio per stabilire il concorso di colpe e ridurre proporzionalmente il danno da risarcire.
Ma il punto chiave sta proprio in una corretta interpretazione dell'articolo 1227 del codice civile dove si fa riferimento al "fatto colposo" termini che sembrerebbero incompatibili o quantomeno inapplicabili al caso di minori o di persone incapaci di intendere e di volere. Secondo la Corte però l'espressione "fatto colposo" deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta e non quale sinonimo di "comportamento colposo". Ciò era stato già in precedenza chiarito dalla stessa Corte con la sentenza numero n. 14548/2009 e, prima ancora, con la n. 4332/1994). Per maggiori informazioni alleghiamo qui sotto il testo della sentenza.
Vai al testo della sentenza 3542/2013
Corte di Cassazione Sentenza 13 febbraio 2013 n. 3542
- omissis -
Svolgimento del processo
Con sentenza del 26 novembre
2008 la Corte di appello di Venezia accoglieva parzialmente gli appelli dei
coniugi M. B. e di M. e della Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. sulla
responsabilità per la morte di M.A. stabilita dal giudice di primo grado nella
misura del 40% a carico della T. sulle seguenti considerazioni: 1) questi,
all’epoca (omissis) bimbo di tre anni, sceso dalla bicicletta della nonna
G. , svincolatosi dalle sue mani per correre dietro al cugino che aveva
attraversato la strada [xxx], nel centro abitato di [xxx], mentre anche lui
l’attraversava, da destra verso sinistra rispetto alla direzione di marcia
tenuta dall'auto di M. , era investito da costei e a causa delle lesioni
riportate moriva dopo sei giorni; 2) la responsabilità della T. era dimostrata
perché se avesse tenuto una velocità inferiore a 40 km/h, adeguata alle
circostanze di tempo e luogo, l’investimento si sarebbe potuto evitare in quanto
al momento dell'inizio dell'attraversamento del bimbo, come accertato nella
perizia, aveva 27,75 mt. a disposizione e quindi avrebbe potuto arrestare l’auto
prima dell'urto, ed infatti il G. , che guidava dietro la T. , lo aveva visto
dapprima sul marciapiede, insieme alla nonna, e poi, svincolatosi dalla stessa,
mentre attraversava, a distanza di circa due metri dall'auto della T. ; 3) la
responsabilità di quest'ultima era tuttavia quantificabile nel 15% dovendo la
maggiore responsabilità attribuirsi al piccolo ai sensi dell'art. 1227 cod.
civ., incidente anche sul danno iure proprio dei suoi genitori M. e B. , avendo
egli attraversato la strada a distanza di più di venti metri dalle strisce
pedonali e di corsa; 4) non era riconoscibile il danno patrimoniale di costoro
non essendo note le loro condizioni sociali, economiche e lavorative né le
potenzialità reddituali del bambino ed il contributo che avrebbe potuto dare ai
genitori.
Ricorrono per cassazione M.L. e G..B. cui resiste la s.p.a. Tirrena
Assicurazioni in l.c.a. che ha depositato memoria.
Motivi della
decisione
1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono: "Violazione
e i falsa applicazione di norme di diritto. Artt. 1227 primo comma e 2055 c.c.
(art. 3 60 n. 3 c.p.c.)" e concludono con il seguente quesito di diritto: "Se in
tema di responsabilità aguiliana, segnatamente di risarcimento dei danni da
sinistro stradale, l'art. 1227 primo comma c.c. si applichi anche nei confronti
della persona incapace di intendere e di volere, quindi non imputabile, che con
il proprio fatto abbia concorso a cagionare il danno da lei medesima riportato,
con conseguente diminuzione del risarcimento del danno, a ciò non ostando né che
la norma richieda un fatto colposo del creditore danneggiato, né che la
diminuzione del risarcimento debba essere commisurata alla gravità della colpa
del creditore danneggiato; in caso di risposta affermativa se nella medesima
ipotesi l’art. 1227 primo comma, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte
territoriale, tuttavia non si applica nei confronti dei prossimi congiunti della
persona incapace per i danni da essi subiti in conseguenza della morte di cui la
persona incapace sia rimasta vittima, di talché non si deve operare alcuna
riduzione del risarcimento loro spettante iure proprio, atteso la loro qualità
di terzi danneggiati che non hanno posto in essere il fatto concorrente a
cagionare l'evento di danno nonché di titolari di autonomo diritto al
risarcimento".
Il motivo è infondato.
Correttamente la Corte di merito ha
ritenuto l'apporto causale del bambino, ritenendo operante il limite costituito
dal concorso colposo del soggetto danneggiato, per quanto minore, a norma
dell'art. 1227 cod.civ., comma 1, indipendentemente se tale comportamento
anomalo fosse nella fattispecie ascrivibile alla omessa vigilanza della nonna
nell'ambito del distinto rapporto tra costei ed il minore.
Infatti il
comportamento del danneggiato, incapace di intendere e di volere, concorrente
nella produzione dell'evento dannoso, può integrare il fatto colposo del
danneggiato – creditore previsto dall'art. 1227 cod.civ., comma 1, applicabile
in tema di responsabilità extracontrattuale per il richiamo contenuto nell'art.
2056 codice civile - che il giudice deve valutare anche d'ufficio, in ogni stato
e grado del giudizio, e peraltro oggetto di motivo di appello da parte dei
coniugi M. B. al fine di stabilire il concorso delle colpe e la loro
compensazione (Cass. n. 6529/2011; 23734/2009; 1213/2006; 5127/2004) - con la
conseguente riduzione proporzionale del danno da risarcire - in quanto
l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 cod. civ., deve
intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una
regola di condotta, e non quale sinonimo di comportamento colposo (così
specificamente, Cass. n. 14548/2009; 4332/1994).
La tesi opposta si fonda su
una lontana pronuncia di questa Corte Suprema (n. 1650 del 1959) con la quale si
affermò il principio contrario che non poteva cioè il risarcimento essere
diminuito a causa del comportamento del danneggiato incapace, per minore età o
per altra causa, di intendere e di volere. Tale decisione fu però superata dalla
sentenza delle Sezioni Unite del 17 febbraio 1964 n. 351 la quale stabilì che
quando un soggetto incapace per minore età o per altra causa subisce un evento
di danno in conseguenza di fatto illecito altrui in concorso col proprio fatto
colposo, l'indagine deve essere limitata all'esistenza della causa concorrente,
prescindendo dall'imputabilità del fatto all'incapace e dalla responsabilità di
chi era tenuto a sorvegliarlo, ed il risarcimento è dovuto dal terzo danneggiato
solo nella misura in cui l'evento possa farsi risalire a colpa di lui.
Questo
orientamento è ormai consolidato e va ribadito, essendo coerente col principio
che non può attribuirsi al colpevole una responsabilità maggiore di quella
derivante dalla obbiettiva efficienza causale del suo comportamento allorché
questo concorra con quello egualmente eziologicamente efficiente del
danneggiato.
Né vale, per sostenere l'opposto principio, rilevare che l'art.
1227 cod.civ., comma 1, prevede l’atto colposo del creditore, per cui la
disposizione non dovrebbe essere applicata ogni qual volta non si possa parlare
di colpa, come nel caso dell'incapace. È stato in proposito osservato che
l'espressione non va intesa come riferentesi all'elemento psicologico della
colpa che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di
responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità. Per fatto colposo, ai fini
che qui rilevano, deve intendersi il comportamento umano, obiettivamente in
contrasto con norme positive o di comune prudenza tenuto dal soggetto, come se
esso fosse capace (Cass. 14548 del 2009).
Inoltre va osservato che i genitori
non hanno chiesto il risarcimento del danno alla convenuta T. a norma dell'art.
2055 cod.civ. e, quindi, per l'intero (Cass. n. 4633/1997), nella qualità di
condebitrice solidale (salvo la sua rivalsa nei confronti della nonna del
piccolo), né sotto tale profilo è stata impugnata la sentenza, ma sotto il
diverso profilo che non sia stata affermata l'esclusiva responsabilità della T.
, con condanna della stessa al risarcimento dell'intero danno da essa
causato.
2.- Con il secondo motivo deducono: "Contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso decisivo per il giudizio; motivazione insufficiente
(art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)" e così sintetizzano i fatti controversi in
relazione ai quali la motivazione è contraddittoria: "La velocità tenuta dalla
T. conforme o meno al disposto dell'art. 102 previgente là dove prescrive che la
velocità fosse particolarmente moderata nell'attraversamento dei centri abitati
nonché alle condizioni (precedente attraversamento della strada da parte di
altro bambino, presenza sul marciapiede del piccolo Andrea in evidente procinto
di attraversare dopo essersi svincolato dalla mano della nonna, etc.); la
distanza a cui avvenne la turbativa (inizio dell'attraversamento),
conseguentemente l’inevitabilità; (se vi fosse stata, come sostenuto dalla
difesa), pronta, adeguata reazione (che avrebbe consentito di arrestarsi, pur
tenendo una velocità imprudente). La contraddittorietà è che, sebbene la
sentenza accerti che tali fatti sono tutti contrari alla T. , ne trae l’illogica
e contraddittoria conseguenza decisoria di un minimo, residuale e quasi
irrisorio concorso della stessa T. (in relazione alla larghissima prevalenza
attribuita alla condotta colposa del piccolo bambino). La motivazione è
insufficiente poiché in essa non è indicato né si può evincere alcunché che
consenta di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per pervenire a
siffatta
valutazione di decisione in ordine alla ripartizione di
responsabilità".
Il motivo è fondato.
L'art. 102, secondo e terzo comma
del D.P.R. 393 del 1959, applicabile ratione temporis, dispone: "La velocità
deve essere particolarmente moderata... nell'attraversamento degli abitati o
comunque di tratti di strada fiancheggiati da case.
Ogni veicolo deve altresì
rallentare la velocità, e occorrendo, anche fermarsi, quando i pedoni che si
trovino sul percorso tardino a scansarsi..".
Quindi l'accertamento del
comportamento colposo del pedone, investito da un veicolo a cui ha omesso di
dare la precedenza (art. 134, sesto comma, stesso codice), non esime il
conducente, nelle circostanze di luogo prescritte dal precitato art. 102 del
c.d.s., dall'obbligo di rallentare adeguatamente l’andatura rispetto al limite
di velocità consentito nel tratto di strada percorso - nella specie centro
abitato - e di arrestarsi se le circostanze lo impongono, come nella
fattispecie, avuto riguardo alla presenza di bambini su di essa e sul latistante
marciapiede.
Perciò va ribadito, in materia di investimento di pedone, che
non è sufficiente l’automobilista provi che l’attraversamento è avvenuto mentre
il veicolo procedeva alla velocità consentita nel centro abitato in condizioni
ottimali in cui non sono ipotizzabili situazioni di pericolo, ma, dovendo invece
la velocità esser costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto onde
prevenire una situazione di eventuale pericolo, deve anche dimostrare che il
pedone non aveva tenuto un comportamento che denunciasse il suo intento di
attraversamento della strada nonostante il divieto (Cass. 6395 del 1994). La
Corte di merito ha violato questi principi nell'accertare la colpa concreta
della T. ed è incorsa nel vizio logico denunciato perché, pur avendo evidenziato
nelle premesse che "per evitare l’evento, secondo il C.T.U. la T. avrebbe dovuto
marciare a meno di 40Km/h" e che "al momento dell'insorgenza della turbativa la
medesima aveva a disposizione uno spazio di almeno mt. 27,75 e che vi era la
possibilità, sia in ipotesi dei 40 kmh. che dei 50kmh. dell'utile arresto, e
cioè prima che la vettura potesse giungere sul punto d'urto", e che la T. aveva
visto "il bambino che correndo dal marciapiede fece due o tre passi", ed il G. ,
che era dietro di lei con l’auto, aveva visto "il bambino prima sul marciapiede
vicino alla nonna e poi quando si è svincolato e ha attraversato la strada", non
ha poi tratto la logica conseguenza che se la T. avesse tenuto una condotta di
guida adeguata alle circostanze di luogo e concrete - presenza di bambino molto
piccolo sul marciapiede, avvistabile a distanza tale da consentire un adeguato
rallentamento della marcia, probabile inseguimento da parte dello stesso del
cuginetto che aveva già attraversato la strada - avrebbe potuto fermarsi o
comunque adottare tempestive manovre idonee ad evitare
l'investimento.
Pertanto la censura va accolta.
3.- Con il terzo motivo
deduce: "Violazione di norme di diritto, artt. 2043, 1223, e 1226 c.c. (art. 360
n. 3 c.p.c.)", e conclude con il seguente quesito di diritto:" se, ai sensi
degli artt. 2043, 1223 e 1226 c.c., nel caso di morte, causata dall'altrui fatto
illecito, del figlio in età puerile, anche in assenza di specifici elementi
circa le condizioni economico-sociali dei genitori e circa le potenzialità
reddituali e contributive del figlio, vada presuntivamente riconosciuta
l'esistenza di un danno patrimoniale futuro dei genitori, da liquidarsi in via
equitativa, per la perdita dell'apporto in denaro e/o prestazioni personali che
avrebbero ricevuto dal figlio".
Il motivo è infondato.
Ed infatti va
ribadito (Cass. 8333 del 2004) che i genitori di persona minore d'età, deceduta
in conseguenza dell'altrui atto illecito, ai fini della liquidazione del danno
patrimoniale futuro provocato dalla perdita di quei contributi patrimoniali o di
quelle utilità economiche che - sia in relazione a precetti normativi (artt.
315, 433, 230 bis cod. civ.) che per la pratica di vita, improntata a regole
etico - sociali di solidarietà familiare e di costume - presumibilmente e
secondo un criterio di normalità, il minore avrebbe potuto erogare in loro
favore devono provare, anche mediante presunzioni e dati ricavabili dal notorio
e dalla comune esperienza, ma con riguardo a tutte le circostanze del caso
concreto (Cass. 2869 del 2003), secondo criteri ragionevolmente probabilistici,
che considerata la condizione economica di essi genitori sopravvissuti, la loro
aspettativa ad un trattamento pensionistico, la loro età e quella del figlio
deceduto, la prevedibile entità del futuro reddito del medesimo, avrebbero
ricevuto una contribuzione economica. Ne consegue che, in via generale è
insufficiente a giustificarne la previsione - e, dunque, la ricorrenza di un
danno patrimoniale dei genitori sopravvissuti - la sola "presunzione" astratta
di "un apporto in danaro e/o prestazioni personali che avrebbero ricevuto dal
figlio", come concludono nella censura i ricorrenti. Pertanto va
respinta.
4.- Concludendo va accolto il secondo motivo di ricorso e respinti
il primo e il terzo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo
accolto e rinviata per nuovo esame alla luce dei principi richiamati.
Il
giudice di rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie
il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e il terzo. Cassa in relazione la
sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in altra
composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.




