Sentenza penale pilota avanti al Gup di Torino. Probabilmente avviene per la prima volta che per un incidente stradale mortale vengano condannati - per giunta alla stessa pena di undici anni di reclusione con il rito abbreviato - sia il conducente che il proprietario/trasportato nell'auto investitrice. Il caso ha tutte le caratteristiche dell'omicidio stradale: il 3 dicembre 2011 a Torino il 'cucciolo' Alex Sgrò sta attraversando la strada in Corso Peschiera sulle strisce pedonali, mano nella mano con i genitori, Simonetta e Calogero; si appropinqua Natale e gli hanno appena comperato un giocattolo. Alex ha appena sette anni. Sopraggiunge a circa 75 km/h una Renault Clio, guidata da C., un 34enne che si è posto alla guida sotto l'effetto di droga. Alex viene travolto e sbalzato a 35 metri di distanza: muore in ospedale poco dopo il ricovero; i genitori riportano lesioni personali gravissime. Il proprietario della vettura è a bordo; G. è un 26enne aostano impiegato presso l'ufficio di collocamento. Si stanno recando da uno spacciatore di sostanze stupefacenti. Si danno alla fuga. Acquistano altre dosi di eroina e tornano ad Aosta; nascondono l'auto in garage. Scrive la Dott.ssa Rosanna La Rosa, autrice della sentenza
depositata ieri, il proprietario dell'auto era "ben consapevole della quotidiana e ripetitiva assunzione di eroina da parte del C. e pienamente conscio degli effetti di tale assunzione ...poteva in ogni momento verificare la condotta di guida dell'amico. In buona sostanza, ove avesse ritenuto tale condotta per qualsiasi motivo imprudente o impropria, avrebbe potuto facilmente dissociarsi chiedendo al C. di non guidare più e sostituendolo alla guida della sua auto". Le indagini, coordinate dalla Dott.ssa Gabriella Viglione della Procura
della Repubblica sabauda, hanno visto l'impiego di quasi mille uomini per la ricerca dei testimoni oculari. Da sottolineare che il duo era tornato a Torino ben quattordici volte, nei giorni successivi alla tragedia, per acquistare droga. Il giudice ha ravvisato la cooperazione colposa fra affidante incauto del veicolo e affidatario, in quanto la condotta colposa del secondo non interrompe il nesso di causalità tra affidamento ed incidente mortale. Il proprietario aveva condiviso la scelta criminale del responsabile dell'investimento, senza mai dissociarsi o dissentire, anzi agevolandolo.
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