L'amministratore del condominio rischia una condanna penale se omette interventi di manutenzione sullo stabile condominiale. se qualcuno si fa male, infatti, l'amministratore può finire sotto processo per il delitto di cui all'articolo 590 commi 1 e 2 del codice penale. Nel caso esaminato dai giudici di piazza Cavour l'amministratore di un condominio aveva omesso di ripristinare un avvallamento che si era creato tra il pavimento in un tombino destinato alla raccolta di acque reflue condominiali. Questo avvallamento si trovava proprio di fronte all'accesso ad una farmacia situata al piano terra dello stabile condominiale.

Era accaduto che un'anziana donna, nell'accedere alla farmacia, v'inciampasse procurandosi una frattura omerale giudicata guaribile in più di 40 giorni. Ne scaturiva una condanna penale con tanto di risarcimento in favore della parte civile.

Secondo la Cassazione il giudice dell'appello ha ricostruito l'accaduto con un adeguato apprezzamento delle risultanze processuali. Ciò che era emerso, come dato certo, è che i dislivelli che si erano creati non erano mai stati oggetto di interventi diretti ad eliminare il pericolo per chi vi transitava.

L'unico responsabile del fatto dunque doveva ritenersi l'amministratore per aver colposamente omesso di sistemare il passaggio pedonale o quantomeno di ridurne la pericolosità "con idonee delimitazioni". Come si legge nella parte motiva della sentenza

, l'amministratore riveste "una specifica posizione di garanzia, su di lui gravando l'obbligo ex art. 40 cpv. codice penale
di attivarsi al fine di rimuovere, nel caso di specie, la situazione di pericolo per l'incolumità del terzi".

La Corte fa notare, che contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato l'obbligo di eliminare le situazioni di pericolo, non è subordinato alla preventiva delibera dell'assemblea. Il disposto di cui all'art. 1130 n. 4 del codice civile - scrive al Corte - "viene invero interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che sull'amministratore grava il dovere di attivarsi a tutela dei diritti inerenti le parti comuni dell'edificio, a prescindere da specifica autorizzazione dei condomini ed a prescindere che si versi nel caso di atti cautelativi ed urgenti (cfr. Sez. 4 n. 3959 del 2009; Sez. 4 n. 6757 del 1983). Dalla lettera dell'art. 1135, ultimo comma del codice civile

si evince peraltro a contrario che l'amministratore ha facoltà di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, in caso rivestano carattere di urgenza, dovendo in seguito informare l'assemblea".

Per questo l'eliminazione di un'insidia o trabocchetto deve considerarsi un intervento "sia conservativo del diritto sia manutentivo di ordine urgente anche a tutela della incolumità dei passanti e quindi determinante dell'obbligo di agire ex art. 40 comma 2 codice penale".


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: