La Corte di Cassazione con sentenza 13 luglio 2012, n. 28388 ha accolto il ricorso di un automobilista che i giudici di merito avevano condannato per guida in stato di ebbrezza ex art. 186 CdS. Esaminando la vicenda la corte fa notare che, la prova della responsabilità dell'imputato, tratta dalle risultante dell'alcoltest
, non ha tenuto conto dell'assunzione di farmaci da parte dello stesso, costretto all'assunzione di siffatti medicinali da una patologia cronica. I risultati, alterati al momento dell'effettuazione del test da uno sbalzo metabolico conseguente all'assunzione dei farmaci, non sono stati supportati da una valutazione di circostanze pertinenti e rilevanti. Infatti non è sufficiente richiedere il deposito della documentazione che attesta la regolarità dell'etilometro. La Suprema Corte fa anche notare che i giudici di merito hanno sempre l'obbligo di valutare ogni circostanza rilevante ai fini del decidere. L'imputato aveva era stato condannato a pagare una multa sia in primo grado sia dopo il giudizio d'Appello e per questo si era rivolto alla Suprema Corte facendo notare che l'esito positivo dell'alcol test era dovuto solo al fatto che da tempo doveva assumere alcune medicine per la cura di una malattia cronica. Tali medicine avevano quindi influenzato il risultato dell'alcol test il cui esito positivo non era quindi da ricondurre a uno stato di ebbrezza.
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