Con sentenza n. 4918, depositata il 27 marzo 2012, la sesta sezione civile della Corte di cassazione, in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, ha chiarito che la tardiva presentazione del modello DM/10, recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare, configura una evasione contributiva - e non già una semplice omissione contributiva. Tale fattispecie ricade invece nella previsione della lettera b) dell'articolo 1, comma duecentodiciassettesimo, legge 662/96, che commina una sanzione "una tantum", il cui pagamento, alla stregua della modifica apportata al comma duecentodiciassettesimo dell'articolo 1 della legge 662 del 1996 dall'articolo 59, comma secondo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, può essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, purché il versamento degli stessi sia poi effettuato entro trenta giorni dalla denuncia.
Consulta testo sentenza n. 4918/2012

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