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Misure cautelari reali: sequestro conservativo e preventivo

Guida di procedura penale

Le misure cautelari reali garantiscono il pagamento di importi ricollegabili al reato e prevengono l'aggravamento delle sue conseguenze e nuovi illeciti.

Misure cautelari reali: presupposti

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A differenza delle misure cautelari personali quelle reali non richiedono, per la loro applicazione, la sussistenza di gravi indizi e particolari esigenze cautelari, essendo sufficienti il "fumus bonis iuris" e il "periculum in mora".

  • Fumus del reato: per applicare le misure cautelari è necessario che si proceda per un fatto considerato astrattamente come reato;
  • periculum in mora: deve cioè sussistere la concreta possibilità che la disponibilità del bene possa pregiudicare le esigenze preventive o conservative che si vogliono realizzare con le misure cautelari reali previste dal c.p.p.

Misure cautelari reali: finalità

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Le misure cautelari reali sono provvedimenti che incidono sul patrimonio, realizzando un vincolo di indisponibilità su cose o beni per due principali finalità cautelari:

  • per garantire il pagamento delle pene pecuniarie, delle spese di giustizia e di eventuali risarcimenti danni (sequestro conservativo); 
  • per impedire che "la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati".

Misure cautelari reali: tipi e disciplina

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Il codice di procedura penale disciplina le misure cautelari reali nel titolo II, libro IV:

  • artt. 316 - 320 c.p.p: sequestro conservativo;
  • artt. 321 - 323 c.p.p: sequestro preventivo.

Sequestro conservativo

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Il sequestro conservativo è disposto dal Giudice con ordinanza nei seguenti casi:

  • su richiesta del PM: quando vi è una "fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato". La misura cautelare reale si esegue sui "beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento".

La legge n. 4/2018 ha introdotto nell'art. 316 c.p.p. il comma 1 bis che attribuisce al PM il potere di chiedere il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime "Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti";

  • su richiesta della parte civile: "se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato" il sequestro ha ad oggetto "i beni dell'imputato o del responsabile civile". Offrendo una cauzione è possibile evitare il sequestro o ottenerne la revoca (art. 319 c.p.p.). Dopo l'emanazione della sentenza di condanna irrevocabile il sequestro viene convertito in pignoramento (art. 320 c.p.p.).
I crediti indicati nei commi 1 e 2 art. 316 c.p.p, per effetto del sequestro "si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi".

Sequestro preventivo

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La misura cautelare reale del sequestro preventivo è disposto:

  • con decreto motivato del giudice su richiesta del PM: "Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca".
  • con decreto motivato del PM o della Polizia Giudiziaria che va convalidato dal Giudice entro 48 ore quando "nel corso delle indagini preliminari non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis (48 ore) ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
di Annamaria Villafrate

Data: 12 maggio 2021