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Misure cautelari reali: sequestro conservativo e sequestro preventivo

A cura di: Avv. Francesca Romanelli e Avv. Silvia Vagnoni
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MISURE CAUTELARI REALI

La loro applicazione incide sul patrimonio determinando l’indisponibilità di beni e mira ad evitare che il passare del tempo pregiudichi irrimediabilmente l’efficacia pratica di una sentenza irrevocabile di condanna. Ne esistono due diverse specie:

- il sequestro conservativo (artt. 316-320 c.p.p.): è disposto con ordinanza del Giudice a) su richiesta del P.M. quando vi è una "fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato" e si esegue sui beni mobili o immobili dell’imputato o sulle somme o cose a lui dovute; b) su richiesta della parte civile "se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato" e si esegue sui beni dell’imputato o del responsabile civile (art. 316 c.p.p.). Mediante un’offerta di cauzione è possibile evitare ex ante il sequestro o ottenerne ex post la revoca (art. 319 c.p.p.). In seguito alla pronuncia di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile si assiste alla conversione del sequestro in pignoramento (art. 320 c.p.p.).

- il sequestro preventivo (artt. 321-323 c.p.p.): è disposto a) con decreto motivato del Giudice su richiesta del P.M. "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati"; b) con decreto motivato del P.M. o della Polizia Giudiziaria che va convalidato dal Giudice entro 48 ore quando "nel corso delle indagini preliminari non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice" (art. 321 c.p.p.).

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