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Le indagini del pubblico ministero

Una volta acquisita la notizia di reato, il pubblico ministero, dopo averla iscritta nell'apposito registro, svolge le indagini preliminari

Fatti a favore dell'indagato

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Le indagini preliminari servono a valutare cosa fare in ordine all'esercizio dell'azione penale.

A tal fine, innanzitutto, il p.m. esegue i necessari accertamenti sui fatti e sulle circostanze che vanno a favore della persona sottoposta alle indagini. 

Egli, infatti, non può limitarsi a prendere in considerazione solo gli elementi che vanno contro tale soggetto, ma deve considerare la situazione da indagare nella sua complessità.

Accertamenti, rilievi e prelievo di campioni biologici

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Il pubblico ministero, poi, svolge accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici, avvalendosi, per queste e per le altre operazioni per le quali sono necessarie delle specifiche competenze, di uno o più tecnici (art. 359 c.p.p.).

Quando tali accertamenti assumono il carattere dell'irripetibilità "il P.M. avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici" affinché si proceda in contraddittorio all'accertamento (art. 360 c.p.p.). In tale circostanza il P.M. invia per posta all'indagato e alla persona offesa un'informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia (art. 369 c.p.p.).

Nel corso delle indagini, può procedere anche al prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi, rispettando le previsioni di cui all'articolo 359-bis del codice di procedura penale.

Individuazione di persone o cose

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Nel caso in cui ciò si renda necessario per la prosecuzione immediata delle indagini, poi, il pubblico ministero procede all'individuazione di persone, di cose o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale (art. 361 c.p.p.).

Assunzione di informazioni e interrogatorio

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Il p.m., nel corso delle indagini, compie personalmente l'esame delle persone informate sui fatti (art. 362 c.p.p. - tale attività può anche essere delegata alla polizia giudiziaria) e procede all'esame delle persone imputate in un procedimento connesso o delle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede (art. 363 c.p.p.) purché assistite da un difensore.

Inoltre, il pubblico ministero procede personalmente all'interrogatorio dell'indagato (art. 364 c.p.p.) al quale il difensore ha diritto di assistere. Anche il compimento dell'interrogatorio può essere eventualmente delegato alla polizia giudiziaria.

Ispezione, individuazione di persone e confronto

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Il p.m. procede inoltre all'ispezione delle persone, delle cose e dei luoghi sulle quali o nei quali ritenga di poter accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato e all'individuazione di persone. Se deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi. Il difensore ha in ogni caso il diritto di assistere al compimento di tale attività (art. 364 c.p.p.).

Allo stesso modo, e sempre con diritto del difensore di assistervi, il pubblico ministero compie il confronto dell'indagato con altri indagati o con le persone informate dei fatti o imputate in un procedimento connesso o di un reato collegato a quello per cui si procede quando tali soggetti abbiano reso dichiarazioni inconciliabili su circostanze importanti per l'accertamento del reato (art. 364 c.p.p.). Il difensore ha diritto di presenziare al compimento di tale attività che può anche essere delegata alla P.G..

Dichiarazioni spontanee dell'indagato

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Non va poi dimenticato che chi ha notizia che sono in corso indagini nei propri confronti può presentarsi al pubblico ministero e rilasciare dichiarazioni spontanee (art. 374 c.p.p.).

Perquisizione e sequestro

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Il p.m., inoltre, dispone con decreto motivato la perquisizione personale "quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato" o la perquisizione locale "quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso". La perquisizione può riguardare anche un sistema informatico o telematico quando vi è fondato motivo di ritenere che in esso si trovino "dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato" (art. 247 c.p.p.).  

Con decreto motivato, poi, è disposto anche il sequestro probatorio del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti (art. 253 c.p.p.).

Tali attività possono anche essere delegate alla polizia giudiziaria.

Il difensore ha facoltà di assistere sia alla perquisizione che al sequestro senza essere preavvisato.

Intercettazioni

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Infine, per alcune ipotesi di reato, il pubblico ministero compie personalmente l'intercettazione di conversazioni, comunicazioni telefoniche e altre forme di telecomunicazione o può delegarne l'esecuzione alla polizia giudiziaria, previa autorizzazione da richiedere al G.I.P..

"Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini" il p.m. dispone l'intercettazione con decreto motivato da comunicarsi entro non oltre 24 ore al G.I.P. che entro 48 ore decide sulla convalida con decreto motivato. In caso di mancata convalida "l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati" (art. 267 c.p.p.).

La documentazione degli atti di indagine

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Tutti gli atti di indagine preliminare svolti dal P.M. devono essere documentati (art. 373 c.p.p.) e inseriti nel fascicolo delle indagini secondo le seguenti modalità:

  • redazione di un verbale di: a) denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente; b) interrogatori e confronti con la persona sottoposta alle indagini; c) ispezioni, perquisizioni e sequestri; d) sommarie informazioni assunte da persone informate dei fatti; d-bis) interrogatorio di persone imputate in un procedimento connesso o imputate di un reato collegato a quello per cui si procede; e) accertamenti tecnici non ripetibili.
  • redazione di un verbale in forma riassuntiva di tutte le altre attività svolte;
  • annotazione degli atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza.

Data: 13 maggio 2021