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Pene principali

A cura dell'Avv. Cristina Matricardi
Indice delle guide di diritto penale
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Pene principali
Le pene principali per il delitti sono:
a)l’ergastolo (art. 22 c.p.): consiste nella privazione della libertà personale per l’intera durata della vita del soggetto. La pena è “perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto”;
b) reclusione (art. 23 c.p.): consiste nella privazione della libertà personale per un determinato periodo di tempo stabilito dal Giudice in sentenza di condanna a seconda del reato commesso. La norma prevede espressamente che “la pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all’aperto”. L’esecuzione della reclusione è disciplinata dalla legge sull’Ordinamento penitenziario (L. 354/75) che, tra le altre cose, prevede l’esecuzione della pena nelle case di reclusione e l’obbligo del lavoro e l’isolamento notturno.
Sono previste alcune cause di differimento dell’esecuzione della reclusione. In alcuni casi, come ad esempio in presenza di una donna incinta o che ha partorito da meno di sei mesi, di persona affetta da HIV in casi particolari, il differimento è obbligatorio. E’ invece facoltativo se è stata presentata domanda di grazia, se il soggetto si trova in condizioni di grave infermità fisica e se la donna ha partorito da più di sei mesi e da meno di un anno e non vi è modo di affidare il figlio ad altro che alla madre (art. 147 c.p.).
c) arresto (art. 25 c.p.): Sulla base di quanto disposto dalla norma “si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. Il condannato all’arresto può essere addetti a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni”. Si differenzia dalla reclusione riguardo alla disciplina della semilibertà.
d) multa (art. 24 c.p.): è la pena pecuniaria previsti per i delitti che “consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, né superiore a dieci milioni. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a lire quattromilioni”. (con l’entrata in vigore dell’euro, la multa va da un minimo di 5 euro a un massimo di 5.164 euro).
e) ammenda (art. 26 c.p.): è la pena pecuniaria previste per le contravvenzioni. Secondo quanto disposto dalla norma “consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila né superiore a lire due milioni” (con l’entrata in vigore dell’euro, l’ammenda va da 2 euro a 1.032 euro).
Per la multa e l’ammenda, in presenza di determinate condizioni economiche del reo, qualora il Giudice ritenga che la misura massima sia inefficace o che quella minima sia troppo gravosa, può aumentare e/o diminuire la misura fino al triplo.
La Legge 274/2000 (attributiva al Giudice di Pace della competenza penale) ha previsto, per i casi di competenza del Giudice di Pace, una sostituzione delle pene sanzionatorie: le pene privative della libertà sono quindi state sostituite con delle sanzioni alternative che sono: obbligo di permanenza domiciliare (da eseguirsi, salve specifiche esigenze del condannato, nei giorni di sabato e domenica per un periodo di tempo non inferiore a 6 giorni né superiore a giorni 45); prestazioni di lavoro di pubblica utilità (non retribuito, per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a sei mesi).

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