Indice delle guide di diritto penale
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Ingiuria: l’art. art. 594 c.p. prevede che “chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 516.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a € 1.032 se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone”.
Si ha ingiuria quando si offende l’onore o il decoro di una persona presente e il reato si configura a prescindere dal mezzo utilizzato per l’offesa.
Sono previste delle aggravanti quando vi è l’attribuzione di un fatto determinato o se il fatto viene commesso in presenza di più persone.