La previsione dell'articolo 1138 c.c. rende la questione dibattuta tra gli interpreti

Domanda: "Nel contratto di locazione è possibile vietare l'introduzione di animali in appartamento?"

Risposta: "L'ordinamento italiano, all'articolo 1138 del codice civile, si occupa esclusivamente della presenza di animali domestici in condominio, sancendo che "le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici". In merito alla possibilità di impedire l'accesso degli animali in un appartamento concesso in locazione, invece, non si dice nulla.

Sul punto ci sono due orientamenti che si scontrano.

Da un lato c'è chi ritiene che l'impossibilità di vietare la detenzione di animali domestici valga anche per il contratto di locazione, in virtù dell'ottica costituzionalmente rilevante che la ispira, che è quella solidaristica di offrire protezione all'animale, alla quale si affianca l'essenzialità del diritto all'animale d'affezione. Da un simile ragionamento discende la nullità dell'eventuale clausola proibitiva.

Dall'altro lato c'è l'orientamento prevalente e da ritenersi maggiormente condivisibile, che nega che il divieto fissato dal codice civile per i regolamenti di condominio valga in qualche modo anche per i contratti di locazione.

Questi ultimi, infatti, sono manifestazione della libera determinazione delle parti che li stipulano (con le uniche limitazioni espressamente enunciate dalla legge), con la conseguenza che se il locatore subordina la concessione in locazione del proprio appartamento all'assenza di animali da compagnia e il conduttore accetta tale condizione, la formalizzazione in contratto di questo incontro di volontà deve ritenersi perfettamente valida e produttiva di effetti".

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