Le prime conseguenze del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ora in Gazzetta Ufficiale

di Lucia Izzo - Non solo regole inerenti l'obbligo di taratura, come imposto dalla sentenza 113/2015 della Corte Costituzionale, secondo la quale tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.


Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 13 giugno 2017 (qui sotto allegato), ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 177 del 31-07-2017), infatti, si occupa anche delle modalità riguardanti la segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale (per approfondimenti: Autovelox: ecco le nuove regole sulle segnalazioni e i controlli).


Si tratta di regole che dovranno essere rispettate da chi di competenza, in particolare Comuni, organi di polizia e gestori delle strade che dovranno garantire una massima trasparenza quanto alla presegnalazione e alla visibilità delle postazioni, spesso "occultate" dai Comuni per sorprendere gli utenti della strada.


Il provvedimento si salda alla direttiva Minniti (per approfondimenti: Autovelox e tutor: al via le nuove regole) creando un apparato di regole unitario e organico circa i dispositivi di rilevamento della velocità e la segnaletica a essi correlata. Infatti, le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere non solo ben visibili, bensì anche presegnalate a mezzo di segnali stradali o dispositivi luminosi installati con adeguato anticipo rispetto alla posizione di rilevamento, così che il guidatore possa tempestivamente avvistarla.


Si prevede all'uopo una distanza minima, ovverosia la medesima indicata dall'art. 79, comma 3, del regolamento di attuazione del C.d.S., che varia in base al tipo di strada per i segnali di pericolo e prescrizione. Sono ammesse distanze superiori, ma non oltre i 4 km, se giustificate dal particolare andamento piano-altimetrico della strada e dallo stato dei luoghi.

Rilevamento elettronico della velocità: via la segnaletica inutile

Per i dispositivi di rilevamento privi di agente accertatore dovrà essere collocato su di esse o nelle immediate vicinanze, un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo di polizia o una breve iscrizione con la denominazione del corpo o del servizio di polizia operante.


Non dovranno esserci, tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento, delle intersezioni stradali, altrimenti in quel caso il messaggio dovrà essere ripetuto, mentre nessuna ripetizione dovrà esservi in presenza di diramazioni o immissioni da strade private o aree private laterali, e neppure sul lato sinistro della strada nel caso di strade a doppio senso o a senso unico anche a più corsie.


La chiarezza delle disposizioni, pertanto, implica che i responsabili della viabilità debbano "depurare" le strade da tutta la segnaletica che di fatto risulti inutile, ad esempio poiché priva dei requisiti previsti dalla normativa o, come spesso capita, segnalanti autovelox a breve distanza nonostante si tratti di postazioni non più in funzione.

Postazioni temporanee di rilevamento

Diverse, invece, le disposizioni riguardanti le postazioni temporanee. In realtà, anche per queste è consentito l'utilizzo di segnali collocati su strada in maniera permanente, ma solo laddove la posizione di tali dispositivi sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata e il loro impiego in quel tratto di strada non sia occasionale, ma, per la frequenza dei controlli, assuma carattere di sistematicità.


In via generale, tuttavia, i provvedimenti ministeriali hanno previsto che nessuna preventiva segnalazione sia prevista per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in movimento, anche a inseguimento. Le postazioni temporanee di rilevamento, invece, vanno comunque presegnalate con le stesse modalità e distanze di quelle permanenti.


La visibilità delle postazioni, invece, sarebbe dalla normativa garantita da alcuni elementi peculiari, anche laddove il rilevamento sia effettuato dal lato opposto di marcia: tali elementi identificativi, che possono essere presenti "anche" (quindi non necessariamente) congiuntamente, sono la presenza del personale in uniforme, di segnali con il simbolo dell'organo operante posizionati nei pressi della postazione, di veicoli con le insegne istituzionali o con la supplementare luce lampeggiante.

Autovelox non visibile? Si rischia l'abuso d'ufficio

Nonostante l'introduzione di una dettagliata normativa, tuttavia, in molti ritengono che gli obblighi potrebbero essere facilmente elusi. Ben noti sono episodi che hanno colmato le aule di giustizia in passato a causa di presegnalazioni "furbette" (ex. segnali in galleria, postazione subito all'uscita), dispositivi "nascosti" da guard rail molto alti o colorati in modo da confondersi con l'ambiente circostante.


Nel caso delle disposizioni in esame, ad esempio, ritenere sufficiente per la segnalazione dei dispositivi temporanei la mera "presenza di personale in uniforme" aumenterebbe il rischio che, nonostante l'obbligatoria presegnalazione, la postazione di controllo non sia effettivamente visibile, magari poiché l'autovelox potrebbe essere installato su un'auto-civetta presidiata da agenti in divisa che si trovano all'interno del veicolo stesso.


Altra insidia riguarda l'utilizzo dello Scout Speed che secondo la norma, nonostante funzioni come un autovelox, potrebbe non essere né presegnalato né visibile non trattandosi di una vera e propria "postazione". Tuttavia, va rammentato che la normativa ormai del tutto vincolante, porrebbe i soggetti che operano senza rispettare le disposizioni a rischio di incorrere nel reato di abuso d'ufficio.


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