Per la Cassazione occorre considerato il significato e le conseguenze emotive ai fini dell'individuazione del cambiamento delle abitudini di vita della vittima

di Lucia Izzo - In materia di stalking, ai fini della individuazione dell'evento cambiamento delle abitudini di vita, occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate.


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 22194/2017 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso promossa da un uomo condannato per stalking e furto aggravato di un furgone, commesso proprio al fine di realizzare il reato di cui all'art. 612-bis del codice penale.


All'imputato era contestato di aver cagionato alla vittima, sua ex convivente, un perdurante e grave stato di ansia e timore per la sua incolumità e per quella dei suoi prossimi congiunti con lei conviventi, inviandole numerosi SMS ingiuriosi, aggredendola sia fisicamente che verbalmente, presentandosi presso la sua abitazione nottetempo, suonando insistentemente al citofono.


Nonostante i tentativi di difesa dell'uomo, il ricorso non viene ritenuto meritevole d'accoglimento. Sono difatti infondati i motivi con i quali il ricorrente contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di stalking.

Gli elementi dello stalking

Al proposito, rammenta la Cassazione, con l'introduzione della fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p., il legislatore ha voluto colmare un vuoto di tutela ritenuto inaccettabile rispetto a condotte che, ancorché non violente, recano un apprezzabile turbamento nella vittima.


Infatti, il legislatore ha preso atto che la violenza (declinata nelle diverse forme delle percosse, della violenza privata, delle lesioni personali, della violenza sessuale) è spesso l'esito di una pregressa condotta persecutoria.


Incriminando gli atti persecutori, e di condotte che in precedenza parevano "inoffensive" o non sussumibili in alcuna fattispecie penalmente rilevante, quindi, si è inteso in qualche modo anticipare la tutela della libertà personale e dell'incolumità fisico-psichica.


Lo stalking, spiega la Corte, è integrato anche da due sole delle condotte tra quelle descritte dall'art. 612-bis c.p., come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice. Il delitto, inoltre, è configurabile anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminate.


Trattandosi di reato abituale prosegue il Collegio, assume rilevanza la condotta nel suo complesso e in tal senso l'essenza dell'incriminazione si coglie proprio nella reiterazione, elemento che cementa i singoli atti, identificando un comportamento criminale affatto diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo.


Assume dunque specifica e autonoma offensività l'atteggiamento persecutorio nel suo complesso a cui deve guardarsi per valutarne la tipicità, anche sotto il profilo della produzione dell'evento richiesto per la sussistenza del reato. 


In tale ottica il fatto che tale evento si sia in ipotesi manifestato in più occasioni e a seguito della consumazione di singoli atti persecutori è non solo non discriminante, ma addirittura "connaturato al fenomeno criminologico alla cui repressione la norma incriminatrice è finalizzata, giacché alla reiterazione degli atti corrisponde nella vittima un progressivo accumulo del disagio che questi provocano, fino a che tale disagio degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi nelle forme descritte nell'art. 612 bis c.p.".

Quanto all'elemento soggettivo, trattandosi di reato avente natura abituale d'evento, questo è integrato dal solo dolo generico, il quale è riscontrabile  nella volontà di porre in essere condotte di minacce e molestie nella consapevolezza della loro idoneità a produrre le alterazioni previste dalla norma incriminatrice.

Il cambiamento delle abitudini di vita

Va detto, peraltro, che, ai fini della individuazione dell'evento cambiamento delle abitudini di vita, occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate.


Nel caso in esame, l'uomo ha posto in essere una serie di condotte moleste, violente e ingiuriose in danno della ex convivente. Si tratta di condotte poste in essere anche di notte, le quali avevano provocato nella donna un perdurante stato di ansia, richiamandole, peraltro, ricordi dell'infanzia, essendo stata vittima di abusi sessuali in famiglia.


Sebbene nel capo di imputazione siano contestati solo due dei suddetti episodi, con una limitazione temporale tra il mese di marzo e il 20 maggio 2014, ciò è sufficiente a configurare il reato di atti persecutori.


Addirittura, l'uomo ha commesso il furto di un furgone per utilizzarlo in una delle sue condotte moleste ovvero per raggiungere nottetempo l'abitazione della donna.

Cass., V sez. pen., sent. n. 22194/2017

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