Il caso di vendita di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione in una recente sentenza della Cassazione

Avv. Edoardo Di Mauro - L'art. 5, lett b), legge 283/1962 prevede che è vietato vendere, detenere per vendere, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.

Sanzioni

I contravventori alle disposizioni di questo articolo sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 309 a euro 30.987.

Il caso

Tizio, titolare di una pescheria, viene condannato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato sopra descritto, per avere detenuto all'interno di una cella frigo, per la conservazione di prodotti congelati e surgelati all'origine, 20 kg di crostacei in cattivo stato di conservazione e insudiciati e dunque inidonei al consumo.

Il condannato propone ricorso in Cassazione lamentando la violazione di legge per non avere il Tribunale, nonostante le richieste della difesa, applicato la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. E quindi della particolare tenuità del fatto.

Esclusione della punibilità

Secondo la Corte di Cassazione il ricorso è fondato "ricorrendo tutti i requisiti di legge giacché il reato contestato rientra nei presupposti di legge sia in relazione ai limiti sanzionatori sia in relazione all'offesa determinata dalla condotta sia in relazione all'assenza di comportamento abituale". Cass. Pen. Sez. III, n. 5240/2017

L'art. 131 bis cod. pen. stabilisce infatti che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando per l'esiguità del danno o del pericolo l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

La Corte ha così ritenuti sussistenti tutti gli elementi necessari per l' applicazione della causa di esclusione della punibilità. per particolare tenuità del fatto.

Avv. Edoardo Di Mauro

Foro di Siracusa

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