Quando è configurabile il reato di contraffazione o adulterazione e in quali casi ne risponde pure il distributore di alimenti

Avv. Edoardo Di Mauro - Nell'ambito alimentare capita spesso di sentire notizie relative ad intossicazione alimentare dovuta a negligenza dei ristoratori o loro dipendenti oppure di immissione in commercio di alimenti avariati.

Considerato che per il principio di legalità nessuno può essere punito per un fatto che non sia previsto dalla legge come reato, è opportuno esaminare alcune fattispecie astratte che possono configurare un reato aldilà di quanto si può genericamente ipotizzare nel sentire una notizia in merito ad una intossicazione.

In questa breve dissertazione ci occupiamo del reato di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, di cui all'art. 440 c.p., e del reato di distribuzione per il consumo, di cui all'art. 442 c.p.

Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari

Il soggetto punibile per il primo reato è chiunque o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, ed è punibile con la reclusione da te a dieci anni.

Si tratta di un reato di mero pericolo e richiede l'elemento psicologico del dolo. Quindi è sufficiente la consapevolezza di porre in essere l'attività di adulterazione o contraffazione senza essere necessario che si verifichi l'evento dannoso per la pubblica salute.

Commercio e distribuzione di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

Alla stessa pena soggiace, (seconda ipotesi di reato ex art. 442 c.p.) chi distribuisce per il consumo gli alimenti o bevande contraffatti o adulterati o corrotti, anche senza essere .concorso nell'operazione di contraffazione o adulterazione.

Non sempre il distributore delle sostanze è responsabile

Tuttavia, come ha precisato la Cassazione penale in diverse occasioni, la distribuzione di alimenti e bevande contraffatti o adulterati da terzi non sempre configura il reato. Infatti è necessaria la consapevolezza da parte di chi distribuisce le sostanze, ad esempio il ristoratore o l'esercente che somministra in un bar, che tali sostanze o bevande siano adulterate o contraffatte.

Solo da questa consapevole condotta si evince la volontà di porre in pericolo la salute degli avventori.

Avv. Edoardo Di Mauro

Foro di Siracusa

Per ulteriori informazioni:

edodim83@gmail.com

tel. 333 4588540

Edoardo Di MauroEdoardo di Mauro - articoli
E-mail: edodim83@gmail.com
Avvocato, si occupa di diritto amministrativo, penale, contratti, diritto dell'informatica ed internet.

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: