A mente dell'art. 145 c.p.c., la notifica alle persone giuridiche avviene presso la sede mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni

Notifica persone giuridiche: la disciplina dell'art. 145 c.p.c.

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A mente dell'art. 145 c.p.c., la notifica alle persone giuridiche avviene presso la sede mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.

Sede legale e sede effettiva

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È appena il caso di precisare che la sede della persona giuridica, rilevante ai fini della regolarità e validità della notifica, è sia la sede legale, indicata nell'atto costitutivo e risultante dal registro delle imprese, sia la sede effettiva, "ove abbiano concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed operino i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi" (Cass. n. 12754/2005); l'art. 46 c.c., infatti, esprime il principio di equiparazione tra la sede legale e la sede effettiva, il cui presupposto è che non vi sia coincidenza tra le due sedi anzidette, di talché non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui la sede legale sia anche l'effettivo centro di imputazione e di promozione delle attività sociali che alla società fanno capo (cfr. Cass. n. 5359/1988; Cass. n. 26702/2022).

Le notifiche effettuate in luogo diverso dalla sede, ad esempio presso l'ufficio periferico in cui si trovi la filiale della persona giuridica, sono nulle (cfr. Cass. 2992/1990).

L'eventuale trasferimento della sede è opponibile ai terzi solo se risultante dal registro delle imprese, in caso contrario deve ammettersi a validità della notifica presso la precedente sede, salvo che il destinatario dimostri che il richiedente la notifica fosse a conoscenza del trasferimento.

Notifica alla persona del legale rappresentante

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In alternativa, la notifica può eseguirsi alla persona fisica del legale rappresentante, qualora l'atto da notificare ne indichi la qualità e ne specifichi residenza

, domicilio e dimora abituale. In siffatta ipotesi, la notifica avviene a norma degli artt. 138 (notificazione in mani proprie), 139 (notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio) e 141 (notificazione presso il domiciliatario) c.p.c.

Notifica art. 140 c.p.c.

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In subordine, se l'adozione delle predette modalità non consente di pervenire alla notificazione, è possibile ricorrere alle formalità di cui all'art. 140 c.p.c. (deposito dell'atto nella casa comunale ove deve eseguirsi la notifica e affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario con comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) nei confronti del legale rappresentante, indicato nell'atto e avente indirizzo diverso da quello della sede della persona giuridica, ovvero direttamente nei confronti della persona giuridica, qualora la persona fisica dotata del potere di rappresentanza non sia indicata nell'atto. In altre parole, ai fini dell'ammissibilità della notifica ad una persona giuridica ex art. 140 c.p.c., è necessario distinguere se nell'atto sia o meno indicato il legale rappresentante dell'ente; invero, "ove tale indicazione vi sia, si può procedere alla notifica secondo la norma suindicata quando non solo non sia possibile la notificazione ai sensi dell'art. 145 c. 1 c.p.c., ma si accerti anche l'impossibilità di notifica dell'atto in mani proprie o nella residenza o nella dimora o nel domicilio o presso il domiciliatario del rappresentante dell'ente, sempre che il rappresentante abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente, poiché in caso di identico indirizzo è sufficiente constatare la mancanza di soggetti legittimati a ricevere l'atto presso la sede dell'ente. Quando invece tale persona non sia indicata nell'atto, l'impossibilità della notificazione nella sede dell'ente legittima senz'altro il ricorso alla procedura di cui all'art. 140 c.p.c." (Cass. n. 12004/1993).

Notifica art. 143 c.p.c.

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Se non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 140 c.p.c. e il legale rappresentante sia indicato nell'atto, ancorché ne risultino sconosciuti residenza, domicilio e dimora abituale, la notifica può avvenire in via residuale allo stesso legale rappresentante mediante le formalità di cui all'art. 143 c.p.c. (deposito presso la casa comunale dell'ultima residenza, o se questa è sconosciuta, presso la casa comunale del luogo di nascita; se sconosciuti entrambi consegna dell'atto al pubblico ministero).


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