Per la Cassazione se la definitività non deriva da provvedimento giurisdizionale irrevocabile il termine di prescrizione non può che essere di tipo unitario

di Lucia Izzo - Se la cartella di pagamento diviene definitiva per mancata impugnazione, le sanzioni tributarie e gli interessi che da essa derivano si prescrivono in cinque anni decorrenti dalla notifica dell'atto esattoriale. Lo ricorda la Corte di Cassazione, sezione VI civile, con l'ordinanza n. 12715/2016.

Il ricorrente è un contribuente destinatario di un avviso di pagamento relativo a cartella avente ad oggetto tributi erariali, sanzioni ed interessi relativi all'anno 1995: la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell'appello proposto da Equitalia ed in riforma della decisione di primo grado aveva ha dichiarato legittimo l'impugnato avviso di pagamento.

La CTR, in particolare, dopo avere precisato che con il ricorso introduttivo il contribuente aveva eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale limitatamente agli importi per sanzioni ed interessi e che la CTP aveva accolto detta eccezione, ha evidenziato che il termine di prescrizione entro il quale si può far valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (nel caso di specie, concernente cartelle esattoriali originate da crediti erariali, dieci anni)

Un assunto non condiviso dagli Ermellini che rammentano come numerose pronunce di legittimità hanno stabilito che "il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati".

Invece, prosegue il Collegio, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.

Nel caso di specie, poiché la definitività della sanzione non discende da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, è da ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 472/1997. La sentenza va cassata e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto poichè è pacifico il decorso del termine quinquennale di prescrizione.


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