Una sentenza che chiarisce quali elementi fanno supporre che il parcheggio è custodito

di Lucia Izzo - E' responsabile il gestore dell'albergo o del ristorante per i danni subiti dall'automobile lasciata nel parcheggio del locale se la conformazione del luogo, con apposite ricezioni oppure con la presenza di personale di controllo, lasci supporre per facta concludentia l'esistenza di un contratto di parcheggio con responsabilità di deposito.

Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, undicesima sezione civile, nella sentenza n. 3811/2016 (qui sotto allegata) dell'11 febbraio.

L'attore, fotografo professionista, cita in giudizio la società che gestisce una struttura per convegni e ricevimenti poiché, dovendo realizzare un servizio fotografico in occasione di un banchetto nuziale, aveva parcheggiato la propria autovettura nell'area di parcheggio all'interno della recinzione della villa; in questa occasione, ignoti sfondavano il lunotto posteriore della sua auto sottraendo una valigetta contenente varie attrezzature fotografiche e il filmato delle nozze da lui realizzato in precedenza, causando un danno stimato complessivamente in diecimila euro.

La convenuta società evoca a sua difesa l'art.1785 quiquies c.c. il quale escluderebbe qualsiasi responsabilità di albergatori e ristoratori in caso di furto di autovetture: essendo i gestori di locali assimilabili agli alberghi e ai ristorante, nessuna responsabilità sarebbe potuto esserle ascritta in quanto gestore di una struttura di convegni e ristorazione, posto che la norma summenzionata esclude l'applicabilità di detta normativa ai veicoli e alle cose lasciate al loro interno a meno che non sussista un distinto apposito contratto di parcheggio.

In realtà, evidenzia il Tribunale capitolino, secondo la giurisprudenza di legittimità, un contratto di parcheggio, comportante una responsabilità a titolo di deposito, può ritenersi stipulato anche per facta concludentia e mediante una ficta traditio, allorquando una vettura venga parcheggiata in un'area

appositamente predisposta dall'albergatore per la custodia di veicoli, come un garage o anche solo uno spazio all' aperto appositamente strutturato per tale custodia, con recinzioni e accessi limitati ai soli soggetti legittimati al ritiro dei veicoli ovvero forniti di servizio di guardiania o di impianti di videosorveglianza.

Nel sito internet della convenuta era menzionata la presenza di un ampio parcheggio interno con la precisazione che "quando si entra il cancello principale si chiude alle spalle e non permette a nessuno di introdursi se non atteso e accompagnato".

Il giorno dell'asserito furto, inoltre, al cancello d'ingresso, lasciato aperto per l'occasione, gli invitati al matrimonio vennero accolti dal personale della società convenuta che indicò loro l'ubicazione del parcheggio interno: pertanto, la presenza di personale della convenuta al cancello d'ingresso della villa e del parcheggio, l'ubicazione del parcheggio all'interno della recinzione della villa e le assicurazioni riportate sul sito web in ordine alla riservatezza e sicurezza della struttura rispetto ad eventuali intrusioni di persone estranee, portano inequivocabilmente a ritenere che la convenuta abbia predisposto all'interno di un'area per la custodia dei veicoli degli ospiti degli eventi ivi organizzati, assumendo, conseguentemente, nei confronti di detti ospiti, la responsabilità prevista dall'art. 1766 c.c. in tema di contratto di deposito

Pertanto la società convenuta, non avendo fornito la prova di aver custodito il parcheggio con la diligenza prevista dalla legge, dovrà rifondere all'attore i soli danni arrecati alla sua autovettura che ammontano ad €. 505,00, come attestato dalla fattura per le riparazioni.

Esclusi i danni agli oggetti sottratti in quanto la responsabilità del depositario non può ritenersi estesa, in caso di autoveicolo, alle cose contenute all'interno del mezzo se non per espressa pattuizione, nel caso in esame mai intervenuta.

Tribunale di Roma, sent. n. 3811/2016

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