Ingigantire un fatto vero fa sussistere il reato di calunnia ma solo se la falsa incolpazione incide sull'essenza dello stesso

di Marina Crisafi - Anche esagerare un fatto vero può diventare reato. E' integrato, infatti, il reato di calunnia quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, è diverso e più grave di quello effettivamente commesso dal soggetto incolpato, sempre che tale diversità incida sull'essenza del fatto stesso, modificandone l'aspetto strutturale e appunto rendendolo più grave.

In tal senso si è espressa la Cassazione in una recente sentenza (cfr. Cass. n. 9874/2016) ravvisando il reato di calunnia nella condotta di un imputato che, denunciando alcuni carabinieri di violenze commesse nei suoi confronti, aveva falsamente dichiarato che uno degli agenti gli aveva procurato con un pugno l'avulsione di un dente.

In questo modo, per la Suprema Corte, l'uomo aveva causato una modifica essenziale al fatto, cambiandone la qualificazione giuridica e portando alla contestazione agli agenti dell'ulteriore reato ex art. 583 c.p., da loro invece non commesso (e perpetrato, invece, come era emerso nel procedimento, da altri).

I precedenti

È escluso invece il reato di calunnia laddove il fatto, oggetto della falsa incolpazione è diverso rispetto a quello realmente accaduto (ovvero quando all'accusato venga attribuito un reato diverso per titolo o per gravità) se la diversità non incide sull'essenza del fatto, ma comporta soltanto la configurazione di circostanze aggravanti che non ne alterino la gravità oggettiva. In sostanza, se la contestazione riguarda modalità secondarie e non viene modificata la qualificazione giuridica del fatto niente calunnia (cfr. Cass. 29 gennaio 2015, sezione VI e 20 novembre 2006 sezione VI).

Né tantomeno può sussistere l'elemento materiale del reato ex art. 368 c.p. nel comportamento di colui che esagera i fatti (qualunque sia stato il suo proposito) accusando falsamente un innocente di una condotta che non rappresenta reato. La calunnia è infatti incolpazione di reati effettivi e non putativi, per cui se i fatti attribuiti non costituiscono un'ipotesi delittuosa (ma al massimo un illecito deontologico o disciplinare) la calunnia è esclusa (Cfr. Cass. n. 26542/2015).


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