La Cassazione ricorda che il veicolo in sosta sulla pubblica via rientra nella nozione di circolazione stradale

di Marina Crisafi - Nella nozione di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. rientra anche l'ipotesi del mezzo in sosta, sia relativamente "all'ingombro da esso determinato sugli spazi adibiti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per le quali può circolare sulle strade".

Così si è espressa la terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 3257/2016, depositata il 19 febbraio (qui sotto allegata), pronunciandosi sulla vicenda della morte di un uomo rimasto vittima della rampa del rimorchio di un autocarro parcheggiato sulla pubblica via nei pressi di un'officina di riparazione di infissi meccanici di proprietà del fratello.

I familiari della vittima trascinavano in causa il proprietario dell'autocarro e la compagnia di assicurazione chiedendo il risarcimento dei danni patiti per la morte del congiunto.

Vincendo in primo grado, vedevano rigettare la domanda in appello, in quanto il giudice, accogliendo le tesi dell'assicurazione riteneva che il sinistro non potesse rientrare tra gli eventi derivanti da circolazione stradale, giacché la manovra mortale (di sganciamento della rampa) aveva avuto luogo durante la sosta del veicolo.

Ma gli eredi adiscono la Cassazione e il Palazzaccio dà loro ragione.

Gli Ermellini ricordano infatti che essendo inclusa, nel concetto di circolazione stradale, anche la posizione di arresto del veicolo, conseguentemente, "per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo" (cfr. Cass., SS.UU., n. 8620/2015).

Sicché, "l'uso che di esso si compia su aree destinate alla circolazione - sempreché sia quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo può avere - costituisce circolazione del veicolo stesso ai sensi dell'art. 2054 c.c. Ne consegue che la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata".

È proprio la peculiarità della fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. - hanno proseguito da piazza Cavour - a rendere evidente che, nel caso "di veicolo che si trovi al di fuori del possibile controllo del conducente (qual è quello del veicolo regolarmente parcheggiato sulla pubblica via) non sia consentito al proprietario di sottrarsi alla responsabilità per i danni derivati dalla circolazione (fatta, per quanto innanzi detto, di movimento e di sosta) per vizi di costruzione o per difetto di manutenzione, ove sia mancata la dimostrazione di un apporto causale esterno (il caso fortuito, ivi incluso il fatto doloso del terzo) in assenza del quale, per il vero, non è dato ipotizzare altro che un guasto tecnico". Per cui sentenza annullata e assicurazione condannata al risarcimento dei danni.

Cassazione, sentenza n. 3257/2016

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