Se il regolamento di condominio vieta di destinare le unità immobiliari ad attività che arrechino disturbo, il bar deve chiudere

di Marina Crisafi - Se nel regolamento condominiale è vietato destinare locali ad attività che arrechino disturbo al resto del fabbricato, il bar "notturno" non può restare aperto. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, con la recente sentenza n. 11944/2015, pronunciandosi su una vicenda di condominio scaturita dall'attività di un bar aperto fino a tarda notte con conseguenti rumori e schiamazzi da parte degli avventori.

Il condominio, tramite il proprio amministratore, trascinava in causa le condomine proprietarie e locatrici dell'unità immobiliare ad uso commerciale, nonché il conduttore, titolare del bar, per chiedere la condanna a far cessare l'attività, o, in subordine, adottare idonee misure per eliminare le immissioni di rumore.

Il Tribunale ordinava perizia fonometrica, ma nel frattempo il bar cessava la propria attività, pertanto veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Ciononostante, il giudice meneghino, ritenendo superata la normale soglia di tollerabilità dei rumori in ore notturne, condannava in solido locatrici e conduttore a pagare le spese di giudizio, ritenendo fondata la domanda dell'amministratore, soggetto legittimato processualmente ad agire per il rispetto del regolamento condominiale (cfr. Cass. n. 21841/2010).

Regolamento che, certamente, nel caso di specie, evidenziava il tribunale, non era stato rispettato, in quanto lo stesso vietava espressamente, qualunque fatto che potesse arrecare "molestia o disturbo" e non consentiva di destinare le unità immobiliari commerciali ad usi non "adeguati al decoro generale" o comunque recanti "disturbo", per rumori, esalazioni o altre ragioni, "alla restante parte del fabbricato". Pertanto, concludeva la tredicesima sezione civile milanese, per la fondatezza della pretesa del condominio nei confronti di entrambe le parti convenute: del titolare del bar, per aver posto in essere l'attività di disturbo della quiete degli altri condomini, e delle proprietarie del locale per aver consentito la destinazione dello stesso all'esercizio di attività vietata nel regolamento del condominio, in quanto particolarmente lesiva del diritto alla quiete e alla tranquillità anche per le modalità e gli orari di apertura.


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