Requisiti, beneficiari, domanda e proposte di modifica dell'istituto previdenziale introdotto dalla Monti-Fornero

di Lucia Izzo - La riforma delle pensioni Monti-Fornero del 2011 ha sostituito, a partire dall'anno 2012, l'istituto della c.d. pensione di anzianità, con lo strumento previdenziale della pensione anticipata


Si tratta di una prestazione economica per la quale potranno fare domanda i lavoratori dipendenti e autonomi iscritta all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata.


L'importo mensile, erogato dall'INPS, può essere richiesto quando non si è raggiunta l'età anagrafica per accedere alla pensione di vecchiaia, ma solo se sono stati versati i contributi per un certo numero di anni


I requisiti contributivi


Dal 1° gennaio 2012 i lavoratori (uomini e donne) con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 potranno conseguire la pensione anticipata qualora abbiano maturato un'anzianità contributiva pari a 42 anni e 1 mese per il 2012, 42 anni e 5 mesi per il 2013, 42 anni e 6 mesi nel 2015, 42 anni e 10 mesi dal 2016 al 2019.


L'incremento si giustifica in quanto il requisito contributivo è soggetto ad un'adeguamento in relazione alle aspettative di vita. 


I soggetti che il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata

non solo in relazione ai criteri contributivi sovraesposti, ma anche al compimento di 63 anni, a condizione che abbiano versato e accreditato almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo; inoltre l'ammontare mensile della prima rata di pensione dovrà risultare non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.  


Per questa categoria di lavoratori è stato previsto un requisito anagrafico pari a 63 anni e 3 mesi per l'anno 2015, elevato a 63 anni e 7 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 in virtù dell'incremento dovuto all'adeguamento della speranza di vita. 

Diversamente della prima categoria di soggetti, per costoro non opera il sistema di penalizzazione di seguito precisato


Penalizzazione


Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso alla pensione rispetto all'età di 62 anni, elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.


La riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, mentre non si applica a coloro che accedono alla pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2015 e che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data ed a quest'ultima data l'interessato abbia un'età inferiore a 62 anni. 


Come fare domanda per la pensione anticipata


Per richiedere la pensione anticipata è possibile presentare la domanda esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:


- Web, con richiesta telematica accessibile direttamente dal cittadino attraverso il portale INPS (www.inps.it) utilizzando l'apposito PIN;


- telefono, chiamando il Contact Center al numero  803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l'Inps per via telematica;


- enti di Patronato e intermediari autorizzati dall'Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici


La pensione anticipata spetta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, mentre per gli iscritti ai Fondi esclusivi decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio previa maturazione dei requisiti contributivi sopra descritti. 

Per conseguire la prestazione pensionistica è richiesto al lavoratore la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, mentre al lavoratore autonomo non è richiesto di cessare l'attività svolta. 


Legge di Stabilità 2016: le proposte di riforma 


Il Governo ha chiarito le proprie intenzioni di intervenire sul tema della flessibilità delle pensioni, con una serie di riforme che verranno probabilmente e definitivamente adottate con la prossima legge di stabilità


Gli scopi, preannunciati dal premier Matteo Renzi, tendono ad ottenere una maggiore flessibilità in uscita, anche attraverso una piccola riduzione dell'assegno INPS, per consentire ai lavoratori di decidere in piena libertà e disponibilità ed incentivare il ricambio generazionale.


L'ipotesi maggiormente accreditata è quella dell'uscita flessibile con penalizzazioni che consente il prepensionamento ad un'età minore rispetto a quella prevista dalla normativa, ma a fronte di una decurtazione percentuale del proprio assegno pensionistico (circa il 3% per ogni anno di mancata contribuzione). 

Chi avrà requisiti contributivi superiori a quelli minimi che saranno previsti, potrà subire penalizzazioni minori ed i lavoratori privato potranno scegliere di non accedere alla pensione anticipata ottenendo così un bonus sul trattamento contributivo (non i lavoratori pubblici che devono, per legge, rispettare obbligatoriamente la soglia del pensionamento). 


Soltanto nei prossimi mesi, tuttavia, sarà possibile verificare la direzione effettiva intrapresa dalle riforme con i progetti di legge che verranno sottoposti all'approvazione parlamentare. 


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