Secondo la Corte nel liquidare l'assegno di mantenimento non si può tenere conto solo delle esigenze del coniuge avente diritto

Era stato condannato a pagare un assegno mensile di € 760 per il mantenimento della ex moglie ma lui ne guadagnava solo 900. Per la Cassazione però (sentenza n. 14051/2015 del 7 luglio) il giudizio è da rifare.


Come spiegano gli Ermellini, nel determinare l'importo dell'assegno di mantenimento, non si può prescindere, ai sensi dell'articolo 156, comma 2, codice civile, dalle circostanze e dai redditi dell'obbligato. Non basta quindi prendere in considerazione solo l'inadeguatezza di redditi della ex moglie per determinare l'importo del contributo economico dovuto dall'ex marito.

Nel caso di specie la decisione di primo grado (poi confermata in appello) si era basata solo sul sospetto che l'ex marito potesse avere dei redditi non dichiarati, ed era stato valorizzato il fatto che questi non avesse ottemperato all'ordine di produrre documentazione su presunti rapporti bancari e assicurativi.

In realtà l'uomo si era difeso spiegando di non poter produrre nulla in merito per il semplice fatto che tali rapporti non sono mai esistiti e, quindi, ingiustamente i giudici di merito avevano dato credito alla mera asserzione della ex moglie "circa l' esistenza di ulteriori rapporti, senza che sul punto fosse stato assolto l' onere probatorio ricadente sulla richiedente". 

Insomma il quadro probatorio evidenziava solo un lavoro dipendente da € 900 mensili e non si poteva quindi pretendere che lui provvedesse a pagarne € 760 alla ex moglie dato che ciò l'avrebbe reso in condizioni di impossibilità a provvedere ad esigenze primarie di vita.

La Cassazione accogliendo il ricorso dell'uomo ha anche ricordato che il coniuge che ha diritto al mantenimento ha l'onere di dimostrare l'eventuale esistenza di ricavi non dichiarati.

Inoltre, conclude la Corte, a prescindere dal valore probatorio che può assumere l'inottemperanza all'ordine di deposito, occorre considerare che a fronte della affermata esistenza di tali rapporti, non risulta che vi sia una prova della loro reale esistenza.

Per la Cassazione ha ragione dunque l'ex marito e, pur non essendo in dubbio l'esistenza del diritto al mantenimento della moglie, la quantificazione dell'assegno non appare adeguatamente giustificata.

In sostanza - scrive la Cassazione - non si comprende su quali basi la corte d'appello abbia ricostruito i redditi dell'onerato.

Qui di seguito il testo della sentenza.

Cassazione Civile, testo sentenza 14051/2015

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