Per la Cassazione rileva solo il fatto che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo

di Marina Crisafi - A seguito di un incidente stradale, basta che l'auto sia in riparazione e dunque inutilizzabile dal suo proprietario per far scattare il risarcimento del danno da fermo tecnico, senza dover dimostrare il noleggio di un'altra vettura o altra prova specifica. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 13215 depositata ieri (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un automobilista avverso la decisione del giudice d'appello che aveva rigettato la richiesta di risarcimento del danno da "sosta tecnica", dallo stesso avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice, in ragione della mancata dimostrazione del noleggio di altro veicolo in sostituzione del proprio, inutilizzabile per l'effettuazione delle riparazioni resesi necessarie dopo l'incidente.

Per il Palazzaccio l'uomo ha ragione.

Il "c.d. danno da fermo tecnico patito dal proprietario di un veicolo a causa dell'impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione - hanno affermato, infatti, gli Ermellini - può essere liquidato anche in assenza d'una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato".

Ciò perché, ha aggiunto la S.C., mentre l'auto è in sosta forzata, il proprietario va incontro a diverse spese, tra cui il premio di assicurazione e la tassa di circolazione, oltre al fatto che il mezzo è "soggetto a un naturale deprezzamento di valore".

E fondati sono anche i motivi di censura rispetto alla mancata liquidazione del "danno da ritardo", inteso quale "danno da lucro cessante per il mancato pagamento delle somme dovute e liquidate a titolo di risarcimento del danno".

Per cui, avendo il giudice di merito disatteso i principi suddetti, la S.C. ha cassato con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Torre Annunziata tenuto a una nuova statuizione basata sugli stessi nonché a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

 

Scarica la sentenza n. 13215/2015

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