Per i giudici il dettato della Consulta è chiaro, tutti i misuratori di velocità vanno tarati

di Marina Crisafi - Tutti i misuratori di velocità devono essere soggetti a tarature periodiche, altrimenti le multe non valgono. Lo ha ribadito la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 14543/2016 depositata ieri (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un automobilista multato per aver violato l'art. 142, 9° comma, del Codice della Strada. Per gli Ermellini, è illegittimo sia il verbale che il conseguente stop della patente, stabilito dal prefetto. Ricordano infatti i giudici di piazza Cavour che la Consulta (con la decisione n. 113/2015) ha dichiarato incostituzionale l'art. 45 del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Per cui deve ribadirsi che tali verifiche non possono essere sostituite con altri mezzi quali "le certificazioni di omologazione e conformità".

Altrimenti, si arriverebbe al risultato paradossale che "una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irripetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo". Per cui la sentenza è cassata e la parola passa al giudice del rinvio.

Cassazione, sentenza n. 14543/2016

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