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Data: 08/08/2021 15:00:00 - Autore: Floriana Baldino
Decreto di omologa del piano con falcidia dell'87% del debitoDal Tribunale di Trani, con la firma del dott. Infantini, arriva un decreto di omologa del piano che prevede la falcidia dell87% del debito contratto. La vicenda ha per protagonista una famiglia che aveva acquistato, sul territorio di Trani, e con grande fatica, l'immobile di residenza. Tuttavia, avevano contratto debiti per la ristrutturazione dello stesso con alcune finanziarie. Nonostante ciò riuscivano a pagare regolarmente i debiti assunti sino al 2020, ma da tale data, a causa prima del licenziamento intervenuto in danno del capo famiglia, e poi a causa del Covid, la famiglia non era più riuscita a far fronte ai debiti assunti per il pagamento delle rate accordate con le finanziarie. Si rivolgevano pertanto allo scrivente avvocato, il quale chiedeva dapprima, alla finanziaria, la sospensione del piano di ammortamento e/o, in alternativa, laccodamento delle rate che sarebbero rimaste impagate durante il periodo Covid, sospensione tra laltro prevista dai diversi DPCM che si sono susseguiti tra il 2020 ed il 2021. Purtroppo questa sospensione non veniva concessa da alcuna finanziaria. Non avendo dunque altra strada per la tutela dellimmobile dei coniugi, decidevo infine, nella qualità di legale nominato dai coniugi, di avviare la procedura del sovraindebitamento, ex legge 3/2012, proponendo un piano di rientro che prevedesse la falcidia dell87% del debito totale rimasto impagato. Veniva quindi nominato il gestore della crisi di impresa presso il Tribunale di Trani, il quale attestava la fattibilità del piano proposto dall'avvocato scrivente in favore dei coniugi. Il decreto del tribunale di TraniPremesso che a seguito degli interventi normativi apportati alla L. n. 3/2012 con la recente L. n. 176/2020, si è passati dallassenza di colpa necessaria, prima della riforma, per procedere allomologazione, allassenza di colpa grave, malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini dellomologa del piano del consumatore, con un evidente restringimento delle maglie avuto riguardo al profilo della responsabilità del debitore, è importante evidenziare che nel piano proposto veniva messa in risalto la grave violazione dellart. 9, legge 3/2012, da parte dellIstituto di credito che, nel concedere debito, non aveva valutato il merito creditizio. LIstituto di credito era responsabile inoltre di non aver concesso la richiesta sospensione per tutto il periodo Covid e di aver determinato, in conseguenza di questo, il sovraindebitamento dei coniugi. Il giudice Infantini dunque : sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza dell8.7.2021 considerato, in particolare, che, in base alla relazione del rag. Vincenzo Sassi, i sig. ******* attualmente disoccupati, percependo unicamente il reddito di cittadinanza di euro 830,00 mensili, somma necessaria per coprire le spese per mantenere la famiglia di 4 persone, di cui due minori- propongono: di pagare, in 41 rate mensili, i debiti meglio indicati nella detta relazione (i creditori privilegiati nella misura del 100% e i creditori chirografari nella misura del 13%, ) Nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la decisione degli istanti se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro. Sussiste, dunque, nel caso di specie, anche il requisito della meritevolezza, posto che, come si desume dalla relazione del rag. Sassi, lo stato di sovraindebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti e alle esigenze dei familiari, tenuto conto che il debitore, al momento dellassunzione dellobbligazione iniziale, percepiva un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di protervi adempiere. Non avendo nessun creditore contestato la convenienza del piano rispetto allalternativa liquidatoria, non va compiuta tale valutazione, ai sensi dellart. 12-bis, co.IV, l.3/2012. Alla luce delle considerazioni svolte sino ad ora, può essere omologato il piano del consumatore in oggetto. La famiglia dunque, è riuscita a salvare la casa ed ha ottenuto una rata più sostenibile ed ora dovrà pagare solo il 13% del debito maturato nei confronti delle finanziarie. |
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