|
|
Data: 29/05/2020 18:00:00 - Autore: Daniele Paolanti
Il testo dell'art. 637 c.p.[Torna su]
Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 103 euro. La ratio dell'art. 637 c.p. e il bene giuridico tutelato[Torna su]
Il reato di cui all'art. 637 c.p. è un delitto che mira a garantire la salvaguardia del patrimonio, quale bene giuridico meritevole di tutela. È procedibile a querela della persona offesa ed è un reato comune, non proprio né qualificato, poiché può essere commesso da chiunque. La condotta sanzionata dall'art. 637 c.p.[Torna su]
Il delitto di ingresso abusivo nel fondo altrui sanziona la condotta di colui il quale, senza averne necessità alcuna, faccia ingresso nel predetto fondo. I diritti reali tutelati sono, oltre alla proprietà, anche il possesso e la detenzione, cosicché potrebbe essere ritenuto colpevole il proprietario che faccia ingresso in un'area concessa in locazione a terzi. Ovviamente la norma specifica che devono essere presenti elementi atti a identificare "l'altruità del fondo", quindi segni distintivi idonei a delimitarne il perimetro (recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo). Non è necessario che detti elementi identificativi siano idonei a precludere fisicamente l'ingresso o a renderlo difficoltoso, essendo semplicemente richiesto che essi siano comunque idonei a manifestare la volontà del titolare del diritto di intercludere l'accesso al proprio fondo. La pena prevista per il reato di cui all'art. 637 c.p.[Torna su]
Per il reato di cui all'art. 637 c.p. è prevista la pena della multa fino ad euro 103,00. Elemento soggettivo[Torna su]
Il reato di cui all'art. 637 c.p. è punito a titolo di dolo generico, essendo quindi richiesta la semplice premeditazione di matrice dolosa nel voler porre in essere la condotta tipizzata. |
|