Del reato

Indice del codice penale

TITOLO TERZO

DEL REATO

CAPO I

Del reato consumato e tentato

Art. 39. (Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni)

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.

Art. 40. (Rapporto di causalita')

Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e' conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Art. 41. (Concorso di cause)

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalita' fra l'azione od omissione e l'evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalita' quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per se' un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

Art. 42. (Responsabilita' per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilita' obiettiva)

Nessuno puo' essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volonta'.

Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l'evento e' posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Art. 43. (Elemento psicologico del reato)

Il delitto:

e' doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che e' il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, e' dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

e' preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso piu' grave di quello voluto dall'agente;

e' colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non e' voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresi' alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

Vedi anche:

Art. 44. (Condizione obiettiva di punibilita')

Quando, per la punibilita' del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non e' da lui voluto.

Vedi anche nelle guide legali:

Art. 45. (Caso fortuito o forza maggiore)

Non e' punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

Art. 46. (Costringimento fisico)

Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.

Art. 47. (Errore di fatto)

L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilita' dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilita' non e' esclusa, quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.

L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilita' per un reato diverso.

L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilita', quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.

Art. 48. (Errore determinato dall'altrui inganno)

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato e' determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.

Art. 49. (Reato supposto erroneamente e reato impossibile)

Non e' punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.

La punibilita' e' altresi' esclusa quando, per la inidoneita' dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, e' impossibile l'evento dannoso o pericoloso.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice puo' ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.

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Art. 50. (Consenso dell'avente diritto)

Non e' punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che puo' validamente disporne.

Art. 51. (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere)

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorita', esclude la punibilita'.

Se un fatto costituente reato e' commesso per ordine dell'Autorita', del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresi' chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

Non e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimita' dell'ordine.

Art. 52. (Difesa legittima)

Non e' punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

  1. a) la propria o la altrui incolumita':
  2. b) i beni propri o altrui, quando non vi e' desistenza e vi e' pericolo d'aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivita' commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o piu' persone.

Vedi anche nelle guide legali:

Art. 53. (Uso legittimo delle armi)

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non e' punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi e' costretto dalla necessita' di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorita' e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali e' autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.

Art. 54. (Stato di necessita')

Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se' od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne' altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessita' e' determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

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Art. 55. (Eccesso colposo)

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorita' ovvero imposti dalla necessita', si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilita' e' esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita' ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Art. 56. (Delitto tentato)

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato e' punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge e' stabilita per il delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita e' l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. 5

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla meta'.

Vedi anche nelle guide legali:

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 57. (Reati commessi col mezzo della stampa periodica).

Salva la responsabilita' dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, e' punito, a titolo di colpa, se un reato e' commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.(36) (83) (91) (107) 119

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Note:

Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e che "E' concessa amnistia, salvo quanto previsto dal presente decreto per i reati in materia tributaria:

[...]

  1. e) per i reati previsti e puniti dall'art. 57 del Codice penale, commessi dal direttore o vice direttore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione".

Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.

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Note:

Il D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c che "E' concessa amnistia:

[...]

  1. c) per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale (reati commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione".

Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978.

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Note:

Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c che "E' concessa amnistia:

[...]

  1. c) per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale (reati commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o dal vice direttore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione".

Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.

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Note:

Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c che "E' concessa amnistia:

[...]

  1. c) per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione".

Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.

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Note:

Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b che "E' concessa amnistia:

[...]

  1. b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando e' noto l'autore della pubblicazione".

Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

Art. 57-bis. (Reati commessi col mezzo della stampa non periodica).

Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione e' ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non e' indicato o non e' imputabile.

Art. 58. (Stampa clandestina)

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.

COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1958, N. 127.

Art. 58-bis. (Procedibilita' per i reati commessi col mezzo della stampa).

Se il reato commesso col mezzo della stampa e' punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilita' dei reati preveduti dai tre articoli precedenti e' necessaria querela, istanza o richiesta.

La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso.

Non si puo' procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se e' necessaria una autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non e' concessa. Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione e' stabilita per le qualita' o condizioni personali dell'autore della pubblicazione.

CAPO II

Delle circostanze del reato

Art. 59. (Circostanze non conosciute o erroneamente supposte)

Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilita' non e' esclusa, quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.

Art. 60. (Errore sulla persona dell'offeso)

Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualita' della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualita' o i rapporti predetti.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'eta' o altre condizioni o qualita', fisiche o psichiche, della persona offesa.

Art. 61. (Circostanze aggravanti comuni)

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:


1° l'avere agito per motivi abietti o futili;


2° l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunita' di un altro reato;


3° l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;


4° l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudelta' verso le persone;


5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'eta', tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;


6° l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si e' sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;


7° l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravita';


8° l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;


9° l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di ministro di un culto;


10° l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualita' di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;


11° l'avere commesso il fatto con abuso di autorita' o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalita'.


11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.(217) (223)


11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.


11-quater. l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.


11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumita' individuale e contro la liberta' personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.


11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.


11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.


11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonche' di chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attivita'.

Vedi anche nelle guide legali:

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Note:

La L. 15 luglio 2009, n. 94 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-bis), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi".

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Note:

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 8 luglio 2010, n. 249 (in G.U. 1a s.s. 14/7/2010, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis del codice penale.

Art. 61-bis. (Circostanza aggravante del reato transnazionale).

Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita' criminali in piu' di uno Stato la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. Si applica altresi' il secondo comma dell'articolo 416-bis.1.

Art. 62. (Circostanze attenuanti comuni)

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1° l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2° l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;

3° l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorita', e il colpevole non e' delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;

4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita', ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuita', quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita';

5° l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6° l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Vedi anche nelle guide legali:

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Note:

Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f che "E' concessa amnistia:

[...]

  1. f) per il reato di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale".

Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'aministia concessa dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha efficacia a tutto il 23 ottobre 1958.

Art. 62-bis. (Circostanze attenuanti generiche).

Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, puo' prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale puo' anche concorrere con una o piu' delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni. 229

In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non puo` essere, per cio' solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.

Vedi anche nelle guide legali:

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

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Note:

La Corte Costituzionale con sentenza 7-10 giugno 2011, n. 183 (in G.U. 1ª s.s. 15/06/2011, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 62-bis, secondo comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato".

Art. 63. (Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena)

Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantita' di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrono piu' circostanze aggravanti, ovvero piu' circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantita' di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.

Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.

Se concorrono piu' circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza piu' grave; ma il giudice puo' aumentarla.

Se concorrono piu' circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice puo' diminuirla.

Art. 64. (Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante)

Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non e' determinato dalla legge, e' aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non puo' superare gli anni trenta.

Art. 65. (Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante)

Quando ricorre una circostanza attenuante, e non e' dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

1° alla pena di morte e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; 5

2° alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

3° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 66. (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di piu' circostanze aggravanti).

Se concorrono piu' circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non puo' superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, ne' comunque eccedere:

1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si avvale della facolta' di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis.

Art. 67. (Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di piu' circostanze attenuanti)

Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore:

1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte;5

2° a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non puo' essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 68. (Limiti al concorso di circostanze)

Salvo quanto e' disposto nell'articolo 15, quando una circostanza aggravante comprende in se' un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in se' un'altra circostanza attenuante, e' valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.

Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.

Art. 69.


(Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti)


Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.


Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.


Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.


Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonche' dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi e' divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. (242a) (250) (251) (265) (280) (301) (310) (311)


COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 7 GIUGNO 1974, N. 220.

Art. 69-bis. (Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze).

Per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, primo comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si e' avvalso di altri nella commissione del delitto, ne e' il genitore esercente la responsabilita' genitoriale ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 70. (Circostanze oggettive e soggettive)

Agli effetti della legge penale:

1° sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalita', dell'azione, la gravita' del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualita' personali dell'offeso;

2° sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensita' del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualita' personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilita' e la recidiva.

CAPO III

Del concorso di reati

Art. 71. (Condanna per piu' reati con unica sentenza o decreto)

Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per piu' reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 72. (Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee)

Al colpevole di piu' delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni.

Nel caso di concorso di un delitto che importa, la pena dell'ergastolo, con uno o piu' delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi.

L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attivita' lavorativa.

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 73. (Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie)

Se piu' reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Quando concorrono piu' delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo.139

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.

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Note:

La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

[...]

  1. b) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 73, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui, in caso di concorso di piu' delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell'ergastolo".

Art. 74. (Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa)

Se piu' reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.

La pena dell'arresto e' eseguita per ultima.

Art. 75. (Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa)

Se piu' reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.

Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della conversione, viene detratta dall'ammontare della multa.

Art. 76. (Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte)

Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.

Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 74 e 75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie piu' grave. Nondimeno si considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione, dell'applicazione delle misure di sicurezza e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Se una pena pecuniaria concorre con un'altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico.

Art. 77. (Determinazione delle pene accessorie)

Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali e' pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero.

Art. 78. (Limiti degli aumenti delle pene principali).

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non puo' essere superiore al quintuplo della piu' grave fra le pene concorrenti, ne' comunque eccedere:

1) trenta anni per la reclusione;

2) sei anni per l'arresto;

3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facolta' di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis. 169a

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non puo' superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite e' detratta in ogni caso dall'arresto.

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Note:

Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ha disposto (con l'art. 58, comma 4) che "In deroga a quanto stabilito nell'articolo 78, primo comma, numero 3), del codice penale, la pena della multa o dell'ammenda non puo' comunque eccedere la somma di lire quindici milioni, ovvero la somma di lire sessanta milioni se il giudice si vale della facolta' di aumento indicata nel secondo comma dell'articolo 133-bis dello stesso codice".

Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dal D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2001, n. 163, ha disposto (con l'art. 65, comma 1) che l'entrata in vigore della modifica al numero 3), comma 1 del presente articolo e' prorogata al 2 gennaio 2002.

Art. 79. (Limiti degli aumenti delle pene accessorie)

La durata massima delle pene accessorie temporanee non puo' superare, nel complesso, i limiti seguenti:

1° dieci anni, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da una professione o da un'arte;

2° cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Art. 80. (Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi)

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire piu' sentenze o piu' decreti di condanna.

Art. 81. (Concorso formale. Reato continuato).

E' punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette piu' violazioni della medesima disposizione di legge.

Alla stessa pena soggiace chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non puo' essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.

Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello piu' grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantita' di pena non puo' essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato piu' grave.

Vedi anche nelle guide legali:

Art. 82.

(Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta)

Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, e' cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 60.

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato piu' grave, aumentata fino alla meta'.

Art. 83. (Evento diverso da quello voluto dall'agente)

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.

Se il colpevole ha cagionato altresi' l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati.

Art. 84. (Reato complesso)

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se' stessi, reato.

Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79.

Indice del codice penale