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94/2009 - Pacchetto Sicurezza (Legge 94/2009)
LEGGE 94/2009 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 128 LEGGE 15 luglio 2009 , n. 94 Anche tu puoi aiutarci a tenere aggiornate queste pagine:
Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialità) Art. 1. 1. La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-bis), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi. 2. All'articolo 235 del codice penale, il secondo comma e' abrogato. 3. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 312 del codice penale e' soppresso. 4. Dopo l'articolo 183 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti: "Art. 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato e' eseguita dal questore secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Art. 183-ter. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e' disposto in conformita' ai criteri e con le modalita' fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30". 5. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: "600, 601 e 602" sono sostituite dalle seguenti: "600, 601 e 602, nonche' all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,". 6. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "e 373" sono inserite le seguenti: ", nonche' dall'articolo 378". 7. All'articolo 61 del codice penale, il numero 5) e' sostituito dal seguente: "5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'eta', tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;". 8. All'articolo 342 del codice penale e' premesso il seguente: Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). - Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di piu' persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni e' punito con la reclusione fino a tre anni. La pena e' aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verita' del fatto e' provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto e' attribuito e' condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non e' punibile. Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato e' estinto". 9. Nel libro II, titolo III, capo III, del codice penale, dopo l'articolo 393 e' aggiunto il seguente: Art. 393-bis. - (Causa di non punibilita'). -Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni". 10. L'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e' abrogato. 11. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e' sostituito dal seguente: Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo' acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repu
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