DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006 , n. 198
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Fonte: Normattiva.it (i testi non hanno carattere di ufficialità)
Libro I
DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E
DONNA
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunita' tra uomo e donna, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti per la prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dei 24 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella riunione del 27 febbraio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso nei termini di legge il prescritto parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
Sulla proposta del Ministro per le pari opportunita', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle attivita' produttive; ((6)) E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 (( (Divieto di discriminazione e parita' di trattamento e di opportunita' tra donne e uomini, nonche' integrazione dell'obiettivo della parita' tra donne e uomini in tutte le politiche e attivita').
1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle liberta' fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.
2. La parita' di trattamento e di opportunita' tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.
3. Il principio della parita' non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
4. L'obiettivo della parita' di trattamento e di opportunita' tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attivita'.)) ------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 ha disposto (con la lettera a) dell'art. 1, comma 1) che "le espressioni "Ministro delle attivita' produttive" e "Ministero delle attivita' produttive", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"".
Titolo II
ORGANIZZAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'
Capo I
Politiche di pari opportunita'
Art. 2.
Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunita' (decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articolo 5)
1. Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunita', a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonche' a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei.
Capo II
Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna
Art. 3 (2) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 115 ))
Art. 4 (2) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 115 ))
Art. 5 (2) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 115 ))
Art. 6 (2) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 115 ))
Art. 7 (2) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 115 ))
Capo III
Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di
trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e
lavoratrici.